Page 64 - Rassegna 4-2016
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DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO - GRUPPI ARMATI NON STATALI



                    Nel testo fecero un diplomatico riferimento alla precedente Conferenza di
               Bruxelles del 1874, riunita allora per rivedere quelli che erano chiamati gli “usi
               della guerra”. Peraltro, già nel 1864 era stata firmata la prima, di una lunga serie,
               Convenzione di Ginevra per il miglioramento della condizione dei feriti in guer-
               ra sul campo di battaglia .
                                       (1)
                    Questi sono solo sintetici riferimenti relativi al XIX e XX secolo, quando
               si iniziò a pensare alla istituzione di tribunali ad hoc per punire crimini di guerra
               e alcuni lo furono realmente.
                    Per quanto riguarda il Diritto internazionale nei conflitti armati, l’elenco
               delle Dichiarazioni solenni, degli incontri per la pace all’Aja e a Ginevra pren-
               derebbe più di una pagina , eppure si sta ancora parlando ai nostri giorni, delle
                                        (2)
               difficoltà di applicazione di un diritto internazionale, soprattutto umanitario,
               che vincoli tutti gli attori della politica internazionale, in pace e in momenti con-
               flittuali, affinché esso non sparisca definitivamente, per non vederlo in “ago-
               nia”,  come  alcuni  giovani  studiosi  ritengono  o  come  Filippo  Grandi,  Alto
               Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ha dichiarato pubblicamente a
               Roma nel dicembre 2016, che il diritto umanitario “is in a sorry state”… .
                                                                                      (3)
                    Questo è il problema: tutto è in divenire nella storia, anche se ciò che rimane
               è sempre la natura dell’essere umano, ricordando quel che scrisse Thomas Hobbes
               solo qualche secolo fa: bellum omnium contra omnes e Homo homini lupus.
                    Negli ultimi venti anni qualcosa sembra essere cambiato in peggio nell’am-
               bito delle contese fra Stati o gruppi armati, non sempre governativi, per motivi
               etnici, religiosi o semplicemente di potere economico, criptato in motivi ideo-
               logici o religiosi, e conseguito con armi in pugno.

               (1) - Per consultazione di tutti i testi relativi, v. http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/lawwar.asp
               (2) - Per citarne solo alcune: art. 4 della Convenzione contro il genocidio del 1949; l’art. III della
                   Convenzione sull’eliminazione e repressione del crimine dell’apartheid del 1973; art. 1 della
                   Convenzione di New York contro la presa di ostaggi del 1979; art. 4 della stessa Convenzione
                   contro la tortura e le altre pene crudeli e degradanti del 1984; Convenzione sul diritto del mare
                   del 1982 contro il crimine internazionale di pirateria: in questi accordi è prevista peraltro anche
                   la responsabilità internazionale degli individui.
               (3) - Rome 2016 Mediterranean Dialogue. Leaving the Storm behind: Ideas for a new Mediterranean, Roma, 2
                   dicembre, Hotel Parco dei Principi. Cfr. http://rome-med.org/speeches/. V. anche FILIPPI-
                   PACIELLO, La lenta agonia del Diritto Internazionale Umanitario nelle guerre asimmetriche e ibride.1. in
                   www.osservatorioanalitico.com/?p=7293.

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