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IL DIRITTO UMANITARIO INTERNAZIONALE OGGI:
                  CREDIBILE PROSPETTIVA IN UN’INSTABILE REGIONE MEDITERRANEA?


                  Con il cambio di governo nella Germania e con la nuova ideologia professata
             da Hitler, di quel Patto, con consenso popolare, si fece “carta straccia” arrivando
             al secondo esteso conflitto mondiale. Il detto latino “pacta sunt servanda” è quasi
             sempre valso, storicamente, fino a che tutte le Parti Contraenti, due o più di due,
             hanno  avuto  e  condiviso  interessi  nazionali  e/o  internazionali  a  rispettare  gli
             accordi presi. Quando si è cercato di far rispettare patti con sanzioni, quasi sempre
             di tipo economico, esse sono state produttrici di notevoli insuccessi, foriere di con-
             flitti  e  sono  quasi  sempre  ricadute  sulle  popolazioni  civili.  Le  Convenzioni  di
             Ginevra del 1949 hanno segnato, e non solo sulla carta, un grande miglioramento
             nelle relazioni internazionali umanitarie con le dichiarazioni sopra sinteticamente
             accennate ma che allora non avevano potuto individuare chiare regole concernenti
             gruppi armati non governativi, essendo stata la presenza di questi gruppi non solo
             allora assolutamente marginale ma legata soprattutto a problemi di resistenza e
             ingaggio contro truppe nemiche regolari belligeranti occupanti. Truppe che nel
             caso del Reich nazista non hanno rispettato nemmeno i normali “usi di guerra”
             predisposti nei secoli precedenti, anzi interpretando le regole previste, a loro van-
             taggio per giustificare misfatti da loro perpetrati contro i diritti umani .
                                                                             (8)
                  Alla fine del secondo conflitto mondiale gli Stati vincitori (Gran Bretagna,
             Stati Uniti, Francia e URSS) intentarono nel 1945/46 un’azione penale (che si
             rivelò in seguito rilevante ai fini delle relazioni interstatuali; interessante, stori-
             camente e giuridicamente), contro quegli alti dirigenti del regime nazista che
             furono accusati, tra l’altro, di crimini contro l’umanità .
                                                                 (9)
                  La lettura degli Atti di quel processo, non considerati in un contesto di
             pura analisi giuridica, bensì storica, impone una seria riflessione sulla natura
             umana in un contesto di imbarbarimento epocale, prescindendo dalla contin-
             genza che tutti o quasi gli atti criminosi erano stati messi in atto da individui
             legati istituzionalmente allo Stato incriminato.

             (8) - V. tra gli altri, per i comportamenti nazisti durante il conflitto mondiale, RAPHAEL LEMKIN, Axis
                 Rule in Occupied Europe, Carnegie Endowment for World Peace, Washington DC, 1994.
             (9) - Non  va  dimenticato  che  nel  1942  fu  istituita  la  Commissione  per  i  crimini  di  guerra
                 nell’Estremo Oriente, alla quale fece seguito un Tribunale militare internazionale, “proclamato”
                 dal generale MacArthur il 19 gennaio 1946. Mentre per Norimberga vi fu un accordo interna-
                 zionale, per questo Tribunale fu sufficiente una proclamazione unilaterale militare senza un pre-
                 cedente accordo tra i vincitori. Dal punto di vista storico: interessante precedente.

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