Page 67 - Rassegna 4-2016
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IL DIRITTO UMANITARIO INTERNAZIONALE OGGI:
CREDIBILE PROSPETTIVA IN UN’INSTABILE REGIONE MEDITERRANEA?
Con il cambio di governo nella Germania e con la nuova ideologia professata
da Hitler, di quel Patto, con consenso popolare, si fece “carta straccia” arrivando
al secondo esteso conflitto mondiale. Il detto latino “pacta sunt servanda” è quasi
sempre valso, storicamente, fino a che tutte le Parti Contraenti, due o più di due,
hanno avuto e condiviso interessi nazionali e/o internazionali a rispettare gli
accordi presi. Quando si è cercato di far rispettare patti con sanzioni, quasi sempre
di tipo economico, esse sono state produttrici di notevoli insuccessi, foriere di con-
flitti e sono quasi sempre ricadute sulle popolazioni civili. Le Convenzioni di
Ginevra del 1949 hanno segnato, e non solo sulla carta, un grande miglioramento
nelle relazioni internazionali umanitarie con le dichiarazioni sopra sinteticamente
accennate ma che allora non avevano potuto individuare chiare regole concernenti
gruppi armati non governativi, essendo stata la presenza di questi gruppi non solo
allora assolutamente marginale ma legata soprattutto a problemi di resistenza e
ingaggio contro truppe nemiche regolari belligeranti occupanti. Truppe che nel
caso del Reich nazista non hanno rispettato nemmeno i normali “usi di guerra”
predisposti nei secoli precedenti, anzi interpretando le regole previste, a loro van-
taggio per giustificare misfatti da loro perpetrati contro i diritti umani .
(8)
Alla fine del secondo conflitto mondiale gli Stati vincitori (Gran Bretagna,
Stati Uniti, Francia e URSS) intentarono nel 1945/46 un’azione penale (che si
rivelò in seguito rilevante ai fini delle relazioni interstatuali; interessante, stori-
camente e giuridicamente), contro quegli alti dirigenti del regime nazista che
furono accusati, tra l’altro, di crimini contro l’umanità .
(9)
La lettura degli Atti di quel processo, non considerati in un contesto di
pura analisi giuridica, bensì storica, impone una seria riflessione sulla natura
umana in un contesto di imbarbarimento epocale, prescindendo dalla contin-
genza che tutti o quasi gli atti criminosi erano stati messi in atto da individui
legati istituzionalmente allo Stato incriminato.
(8) - V. tra gli altri, per i comportamenti nazisti durante il conflitto mondiale, RAPHAEL LEMKIN, Axis
Rule in Occupied Europe, Carnegie Endowment for World Peace, Washington DC, 1994.
(9) - Non va dimenticato che nel 1942 fu istituita la Commissione per i crimini di guerra
nell’Estremo Oriente, alla quale fece seguito un Tribunale militare internazionale, “proclamato”
dal generale MacArthur il 19 gennaio 1946. Mentre per Norimberga vi fu un accordo interna-
zionale, per questo Tribunale fu sufficiente una proclamazione unilaterale militare senza un pre-
cedente accordo tra i vincitori. Dal punto di vista storico: interessante precedente.
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