Page 65 - Rassegna 4-2016
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IL DIRITTO UMANITARIO INTERNAZIONALE OGGI:
                  CREDIBILE PROSPETTIVA IN UN’INSTABILE REGIONE MEDITERRANEA?


                  Come ha fatto rilevare nel suo concreto discorso di apertura alla seconda
             Conferenza Internazionale (tenutasi a Roma nell’ottobre 2016) sul rapporto tra
             diritto internazionale umanitario e Gruppi armati non governativi , (che rappre-
                                                                           (4)
             sentano  in  questi  tempi  il  nocciolo  duro  della  questione),  la  Presidente  della
             Corte Penale Internazionale, Silvia Fernandez de Gurmendi, in realtà già nelle
             Convenzioni  di  Ginevra,  la  IV  precisamente ,  del  1949,  nel  Titolo  I,
                                                            (5)
             Disposizioni generali, all’art. 3 fu individuata una fattispecie prima non conside-
             rata, e cioè il caso di un conflitto armato privo di carattere internazionale… .
                                                                                     (6)
                  Anche  per  questo  tipo  di  conflitto  comunque  è  previsto  che  debbano
             essere osservate alcune disposizioni riguardanti in primo luogo quei soggetti
             che non partecipano direttamente alle ostilità, civili e militari che abbiano depo-
             sto le armi…
                  Sempre nella stessa Convenzione (IV) di Ginevra vi è poi un elenco di ciò
             che è vietato: violenze contro la vita e l’integrità corporale, mutilazioni, tratta-
             menti crudeli, torture, supplizi, cattura di ostaggi, oltraggi alla dignità personale,
             condanne a morte sommarie comminate da tribunali non regolarmente costi-
             tuiti, esecuzioni conseguenti. È un elenco concreto di quel che era accaduto e
             premonitore di un futuro… esattamente l’elenco di quello che è avvenuto ad
             esempio in Bosnia negli anni Novanta o che avviene attualmente per mano, un
             esempio tra gli altri, dei miliziani dell’IS. Quell’elenco fu scritto nel 1949 per
             fare in modo che, se fossero stati ripetuti, tali crimini sarebbero stati sanzionati
             ma, nonostante tutto, di quei fatti raccapriccianti sono ancora piene le cronache
             attuali.
                  Un secondo interessante punto da osservare, nella Convenzione (III) di
             Ginevra sui prigionieri di guerra è quello all’art 4, A, comma 2.2, relativo a chi
             può essere considerato prigioniero di guerra: non solo membri di Forze Armate


             (4) - 2 International Conference “Non-State Armed Groups in International Humanitarian Law, tenutasi a
                 nd
                 Roma  7-8  ottobre  2016,  presso  la  Scuola  Ufficiali  Carabinieri,  convocata  dal  Comando
                 Generale dell’Arma dei Carabinieri (Atti in pubblicazione).
             (5) - Le Convenzioni di Ginevra del 1949 sono quattro: I, per il miglioramento della sorte dei feriti
                 e dei malati delle forze armate in campagna; II, per il miglioramento della sorte dei feriti e dei
                 malati delle forze armate sul mare; III, relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; IV, rela-
                 tiva alla protezione delle persone civili in tempo di guerra.
             (6) - http://avalon.law.yale.edu/20th_century/geneva07.asp

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