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DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO - GRUPPI ARMATI NON STATALI



                    b) crimini contro l’umanità;
                    c) crimini di guerra;
                    d) crimine di aggressione.
                    Gli articoli successivi, dal n. 6 al n. 8 indicano in dettaglio quel che s’intende
               per quei crimini indicati al n. 5: l’indicazione di quanto avvenuto nel passato,
               guerre convenzionali comprese, e di quello che è accaduto negli Anni Novanta
               nei Balcani. Dunque, la Corte dovrebbe avere una funzione di deterrente per
               scoraggiare atti quali quelli indicati negli articoli dello Statuto, con la sua potestà
               sanzionatoria, potendo intervenire anche per comportamenti che uno Stato non
               vuole o può giudicare, secondo il ben noto principio della complementarietà.
                    Lo  Statuto  della  Corte,  nel  suo  insieme,  è  di  grande  interesse  politico,
               sociologico e valenza giuridica ma per uno storico gli articoli sopra citati sono
               quelli che più fanno riflettere, perché i crimini elencati continuano a verificarsi
               giornalmente. La comunità internazionale è riuscita a trovare i necessari accordi
               per  descrivere  in  dettaglio  assai  minuziosi  quei  crimini  indicati  negli  articoli
               ricordati ma, nonostante questi sforzi, ben poco sembra essere cambiato, di
               fronte a queste istituzioni e a questi precedenti.
                    Solo negli ultimi mesi le cronache sono piene di notizie di massacri; il
               numero delle vittime della furia jihadista è sempre più alto in Iraq soprattutto,
               per non menzionare quel che accade in questi ultimi mesi del 2016 in Siria.
                    Un esempio. È stata dai media una notizia il 31 ottobre scorso che mentre
               le forze armate irachene penetravano nella periferia di Mosul, i jihadisti dell’IS
               combattevano usando scudi umani e procedendo a esecuzioni sommarie; e con-
               tinuando giornalmente con lo stesso comportamento ovunque avanzino o si riti-
               rino. Che fine ha fatto allora la Carta Araba dei Diritti dell’Uomo, del 15 settem-
               bre 1994, adottata con la Risoluzione n. 5437 del Consiglio della Lega degli Stati
               Arabi, entrata in vigore il 15 marzo 2008, in particolare agli artt. 14, 15, 16 e 17? .
                                                                                         (16)
                    È una Carta che accoglie in dettaglio la protezione dei diritti dell’uomo,
               inclusi anche alcuni aspetti dello Statuto della Corte Penale Internazionale. Il
               preambolo è politicamente importante, dove si dichiara non solo l’unità della
               nazione araba (la Umma) ma l’orgoglio per gli humanitarian values and principles

               (16) - V. University of Minnesota - Human Rights Library, League of Arab States, Arab Charter
                    on Human rights, May 22, 2004. http://hrlibrary.umn.edu/instree/loas2005.html.

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