Page 59 - Rassegna 4-2016
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LO STATUS DEI FOREIGN FIGHTERS
SECONDO IL DIRITTO INTERNAZIONALE DEI CONFLITTI ARMATI
L’articolo 47(2) così recita:
2. con il termine “mercenario” si intende ogni persona:
a) che sia appositamente reclutata, localmente o all’estero, per combattere
in conflitto armato;
b)che di fatto prenda parte diretta alle ostilità;
c) che prenda parte alle ostilità spinta dal desiderio di ottenere un profitto
personale, e alla quale sia stata effettivamente promessa, da una parte in con-
flitto o a suo nome, una remunerazione materiale nettamente superiore a quella
promessa o corrisposta ai combattenti aventi rango e funzioni similari nelle
forze armate di detta parte;
d)che non sia cittadino di una parte in conflitto, né residente di un terri-
torio controllato da una parte in conflitto;
e) che non sia membro delle forze armate di una parte in conflitto;
f) che non sia stato inviato da uno stato non parte in conflitto in missione
ufficiale quale membro delle forze armate di detto stato(61).
L’uso della congiunzione ‘e’ al paragrafo e) indica che tutti i requisiti elen-
cati debbono essere rispettati cumulativamente. come è facile intuire, il princi-
pale ostacolo perché un foreign fighter possa essere considerato un mercenario
risiede nel fatto che detto status va attribuito sulla base delle motivazioni che
spingono il combattente ad unirsi ad una delle parti in conflitto. avendo defi-
nito i foreign fighters come individui che sono spinti prevalentemente da motivi
ideologici, religiosi o di parentela, è chiaro che il requisito di cui alla lettera c) -
il desiderio di partecipare al conflitto per ottenere un profitto personale - sarà
difficilmente integrato.
tuttavia, anche le rimanenti disposizioni dell’articolo 47 rappresentano
considerevoli ostacoli alla categorizzazione di un foreign fighter come mercena-
rio.
(61) - si noti che le definizioni contenute nelle convenzioni ad hoc promosse dall’oua del 1977
e dalle nu nel 1989 contengono definizioni più ampie della nozione di mercenario. si tratta,
tuttavia, di strumenti intesi ad incoraggiare la repressione penale del fenomeno, che andreb-
bero quindi considerati afferenti all’ambito del diritto internazionale penale più che a quello
del diu. in effetti, l’articolo 16 della convenzione onu del 1989 fa espressamente salva
l’applicazione delle norme di diu rilevanti, incluse le disposizioni relative allo statuto di
combattente o di pdG.
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