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DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO - GRUPPI ARMATI NON STATALI

      La comunità internazionale reagì alla sfida, adottando diversi strumenti
vincolanti, sia a livello universale(57) che regionale(58), volti a proibire il recluta-
mento di mercenari e il loro uso nell’ambito di conflitti armati o di altre situa-
zioni di violenza(59).

      negli stessi anni si stava negoziando il testo del primo i pa, nel quale
venne inserito l’articolo 47 con l’intento di disincentivare l’attività di mercena-
riato, privando quanti fossero rientrati nella definizione di mercenario fornita
dello “statuto di combattente o di prigioniero di guerra”(60).

      pertanto, il mercenario è privo delle salvaguardie giuridiche previste dalla
iii cG, e potrebbe essere sottoposto a procedimento giudiziario per aver diret-
tamente partecipato alle ostilità.

      tuttavia, pur riconoscendo che sia i foreign fighters sia i mercenari sono soli-
tamente individui provenienti da fuori dei territori in cui imperversa il conflitto,
e che non posseggono di norma la nazionalità del paese nel quale si recano a
combattere, è assai remota la possibilità che un foreign fighter soddisfi la defini-
zione di mercenario attualmente vigente in diu. in effetti, la definizione indi-
viduata dal i pa mal si attaglia alla figura dei foreign fighters.

(57) - a livello universale, lo strumento di maggior rilievo è la convenzione internazionale contro
       il reclutamento, l’utilizzazione, il finanziamento e l’addestramento dei mercenari, adottata a
       new york il 4 dicembre 1989, ed entrata in vigore il 20 ottobre 2001. si noti che, nella legge
       italiana di autorizzazione alla ratifica, il termine “addestramento” (in inglese training) è stato
       - a nostro avviso erroneamente - tradotto con il vocabolo “istruzione”, v. Legge 12 maggio
       1995, n. 210 (G.u. del 1° giugno 1995 n. 126), disponibile presso
       http://www.normattiva.it/uri-res/n2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-05-12;210.

(58) - si veda la convenzione per l’eliminazione del mercenarismo in africa, oau doc cm/ 817
       (XXiX) annesso 11 rev, adottato in seno all’organizzazione per l’unità africana (ora
       unione africana), il 3 luglio 1977, ed in vigore dal 22 aprile 1985.

(59) - per una panoramica generale sul fenomeno, cfr. K. faLLah, Corporate Actors: The Legal Status
       of Mercenaries in Armed Conflict, in INTERNATIONAL REVIEW OF THE RED CROSS, n. 863, 2006,
       pagg. 599-611.

(60) - cfr. i pa, art. 47(1). secondo il cicr, la disposizione in oggetto riflette una norma di
       diritto consuetudinario, quantomeno nell’ambito di conflitti armati internazionali, cfr. J.
       hencKaerts e L. dosWaLd-BecK (a cura di), Customary International Humanitarian Law,
       Volume 1, rules, cit., pagg. 391-395. sebbene il protocollo trovi applicazione solo in
       situazioni di conflitto armato internazionale, le convenzioni contro il mercenariato sono
       invece applicabili anche a conflitti armati interni e, più in generale, ad “atti concordati di
       violenza”.

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