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DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO - GRUPPI ARMATI NON STATALI
si noterà che il criterio della nazionalità non è presente fra quelli sulla
base del quale è vietato discriminare. tuttavia, vietando la discriminazione
“fondata su qualsiasi altro criterio analogo”, è lecito presumere che il possesso
di una diversa nazionalità possa essere incluso nel divieto. in effetti, il cicr
sottolinea come una diversa nazionalità non possa mai giustificare l’inflizione
di trattamenti inumani, poiché ciò contrasterebbe con lo spirito delle
convenzioni(51).
tuttavia, nello svolgimento dei procedimenti penali a carico degli insorti,
la nazionalità può figurare come criterio aggravante o attenuante, a seconda
della legislazione nazionale applicabile. durante i negoziati che portarono
all’adozione della disposizione, il cicr aveva proposto l’inclusione della nazio-
nalità fra i fattori in base ai quali dovesse essere proibito discriminare. tuttavia,
la proposta fu osteggiata da stati uniti e francia.
il rappresentante francese chiarì che rientrava fra le prerogative dello stato
trattare in maniera differente i cittadini di stati stranieri che avessero partecipato
a un conflitto interno, considerato che questi potrebbero essere considerati più
o meno colpevoli dei propri cittadini, ed essere fatti oggetto di semplici prov-
vedimenti di espulsione(52).
pertanto, è nuovamente il diritto interno dello stato coinvolto nel conflitto
a determinare quale trattamento giuridico riservare alle condotte dei foreign
fighters, fermo restando che i risultati dei procedimenti non potranno mai sfo-
ciare in pene o trattamenti inumani, espressamente proibiti dall’articolo 3
comune.
diversa la situazione dei combattenti stranieri che si siano uniti alle forze
armate dello stato impegnato nel reprimere l’insurrezione. tali individui non si
troverebbero ovviamente in violazione delle leggi dello stato per cui combatto-
no e, pertanto, non sarebbero oggetto di azione penale per aver partecipato
direttamente alle ostilità.
(51) - secondo il commentario, non è accettabile “to avail oneself of the fact that the criterion of
nationality had been set aside as a pretext for treating foreigners, in a civil war, in a manner
incompatible with the requirements of humane treatment”, ibid., pag. 41.
(52) - cfr. Final record of the diplomatic conference of Geneva of 1949, Vol. ii B, dipartimento politico
federale svizzero, 1950-51, pag. 334. si veda anche L. moir, The Law of Internal Armed
Conflict, cambridge university press, 2002, pag. 60.
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