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LO STATUS DEI FOREIGN FIGHTERS
SECONDO IL DIRITTO INTERNAZIONALE DEI CONFLITTI ARMATI
tale conclusione venne raggiunta nonostante la natura anomala del grup-
po, che non sembrava agire nel pieno rispetto del sistema di comando e con-
trollo dell’esercito bosniaco(38).
altra possibilità è che i foreign fighters vengano considerati come “membri
delle altre milizie e degli altri corpi di volontari”. Bisogna tuttavia accertare se
tali gruppi agiscano in conformità coi requisiti fissati dall’articolo 4a(2). tale
determinazione è ovviamente legata alla conoscenza di circostanze di fatto non
facilmente verificabili.
tuttavia, è possibile argomentare che il test sia applicabile ai miliziani stra-
nieri di al Qaeda schierati a fianco dell’esercito dei talebani (che costitutiva
all’epoca la forza armata dello stato afghano) nel corso del conflitto che - all’in-
domani degli attacchi dell’11 settembre 2001 - vide confrontarsi numerosi stati
occidentali e afghanistan(39).
pur volendo accettare che al Qaeda avesse un certo livello di organizza-
zione, che appartenesse ad una delle due parti in conflitto, che fosse comandata
da una persona responsabile per i propri subordinati e che i suoi miliziani por-
tassero le armi apertamente, sussistono dubbi sul rispetto dei restanti criteri. in
particolare, pare difficile sostenere che i miliziani portassero un segno distintivo
fisso utile a distinguerli dalla popolazione civile.
tuttavia, la matrice terroristica del gruppo mette in forte dubbio il requi-
sito del rispetto del diritto bellico. essendo la loro azione caratterizzata da
numerose e sistematiche violazioni dei diritti umani e del diu, è assai probabile
che i miliziani di al Qaeda non potessero validamente reclamare lo status di
pdG in caso di cattura(40).
(38) - Giova qui ricordare, che il conflitto in questione fu considerato come avente carattere
internazionale, vedendo contrapposti la Bosnia-erzegovina e la repubblica federale
Jugoslava. Quest’ultima esercitava un tale livello di controllo sulle truppe serbo bosnia-
che, da doversi sostanzialmente considerare un organo de facto dello stato controllante.,
cfr. tpiJ, prosecutor v tadic, it-94-1-a , camera d’appello, sentenza del 15 luglio 1999,
para. 162.
(39) - come si ricorderà, né gli stati uniti né l’afghanistan erano parti del i pa, mentre il conflitto
era chiaramente di carattere internazionale.
(40) - cfr. L. Vierucci, Prisoners of War or Protected Persons qua Unlawful Combatants? The Judicial
Safeguards to which Guantanamo Bay Detainees are Entitled, in JOURNAL OF INTERNATIONAL
CRIMINAL JUSTICE, Vol. 1, 2003, pag. 294.
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