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DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO - GRUPPI ARMATI NON STATALI
di qui la decisione statunitense di non ratificare il i pa. tuttavia, il trattato
è pienamente applicabile a tutti gli stati parte - fatte salve le disposizioni che
sono state oggetto di riserve - e lo stesso può dirsi dei suoi contenuti sostanziali
che riproducano norme di carattere consuetudinario. come già rilevato rispetto
alla iii cG, neanche il protocollo include la nazionalità fra gli elementi da con-
siderarsi per valutare l’appartenenza alle forze armate. nel considerare come il
nuovo quadro giuridico potrebbe attagliarsi ai combattenti stranieri, va rilevato
come essi potrebbero teoricamente far parte delle forze armate di uno stato,
ovvero di gruppo armato organizzato ad esse contiguo, ferma restando la neces-
sità che sia le forze armate sia il gruppo armato siano sottoposti a disciplina
interna, e che questa sia funzionale ad assicurare il rispetto del diritto bellico(47).
di nuovo, seppur non sia a priori escluso che gruppi armati composti da
combattenti stranieri possano dotarsi di un sistema disciplinare interno, la cir-
costanza che esso debba essere ispirato a un sistema codificato di norme e
regolamenti va valutata con estrema cura. in effetti, il commentario del cicr
all’articolo 44 i pa chiarisce che il requisito sarebbe rispettato solo se il gruppo
ottemperasse alle norme contenute negli accordi internazionali che vincolano la
parte in conflitto a fianco della quale combatte, oltre che ai principi e alle norme
di diritto umanitario generalmente riconosciute(48).
anche in questo caso, il mancato rispetto di dette norme da parte di una
maggioranza dei membri della milizia comporterebbe la perdita dello status di
combattenti per tutti coloro che vi appartengono. che la condizione giuridica
dei foreign fighters sia valutata sulla base della iii cG o del i pa, è importante
rammentare che la negazione dello status di pdG non può intervenire unilate-
ralmente ad opera delle autorità militari dello stato cattore. considerate le con-
seguenze serie che può comportare, è essenziale che ad effettuare detta deter-
minazione sia un “tribunale competente”, così come richiesto sia dalla iii cG
- articolo 5(2) - che dal i pa - articolo 45(1).
(47) - cfr. il commentario del cicr all’articolo 43, J. de preuX, Article 43 - Armed Forces, in y.
sandoz et al (a cura di), Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva
Conventions of 12 August 1949, cicr, 1987, pagg. 512-513.
(48) - cfr. J. de preuX, Article 44 - Combatants and prisoners of war, in y. sandoz et al (a cura di),
Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
cit., pag. 522.
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