Page 49 - Rassegna 4-2016
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LO STATUS DEI FOREIGN FIGHTERS
SECONDO IL DIRITTO INTERNAZIONALE DEI CONFLITTI ARMATI
il paragrafo 4(a)2, d’altro canto, fu introdotto principalmente per fornire
protezione giuridica ai membri di gruppi di resistenza spontanei attivi in terri-
torio occupato, ma è suscettibile di essere esteso anche a formazioni operanti
su territorio nemico. in questo caso, tuttavia, il conferimento dello status di pdG
è subordinato al rispetto di una serie di condizioni, da rispettarsi cumulativa-
mente. La prima concerne la necessità che la milizia o il corpo di volontari sia
sufficientemente organizzato. a riguardo, la conferenza di esperti governativi
che negoziò il testo si disse dell’avviso che ogni gruppo che voglia rientrare
nella definizione debba possedere le caratteristiche principali generalmente rin-
venibili nelle forze armate degli stati, con particolare riferimento alla disciplina,
alla gerarchia, alla responsabilità e all’onore(31).
in secondo luogo, la milizia deve appartenere ad una delle parti belligeran-
ti, deve cioè esistere una relazione fra il gruppo e uno degli stati impegnati nel
conflitto. tale relazione può risultare da un accordo tacito - ed emergere chia-
ramente dalla condotta delle ostilità - o essere oggetto di una dichiarazione uffi-
ciale(32).
il terzo requisito prevede che il gruppo sia comandato da una persona
responsabile per i propri subordinati, mentre il quarto impone che i suoi mem-
bri si distinguano indossando “un segno distintivo fisso e riconoscibile a distan-
za”. detto segno dovrebbe essere indossato costantemente, ed essere identico
per tutti i membri del gruppo(33).
una quinta condizione prevede che i membri del gruppo portino le armi
apertamente. anche questo criterio è inteso a ribadire l’obbligo di distinguersi
dalla popolazione civile che sussiste in capo a tutti coloro che partecipino diret-
tamente alle ostilità. infine, i membri del gruppo devono condurre le proprie
operazioni nel rispetto delle leggi e degli usi che si applicano in tempo di guerra.
il cicr sottolinea come non si possa configurare un obbligo di pieno rispetto
di tutte le disposizioni delle cG, considerata soprattutto la natura “irregolare”
(31) - cfr. J. pictet (a cura di), Commentary To Geneva Convention (III) Relative to the Treatment of
Prisoners of War, cicr, Ginevra, 1960, pag. 58.
(32) - cfr. ibid., pag. 57.
(33) - cfr. ibid., pag. 60. L’utilizzo dell’attributo “fisso” implica che il segno non debba essere facil-
mente rimuovibile.
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