Page 53 - Rassegna 4-2016
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LO STATUS DEI FOREIGN FIGHTERS
              SECONDO IL DIRITTO INTERNAZIONALE DEI CONFLITTI ARMATI

      La disposizione riprende principi preesistenti, ma rimuove la distinzione
(presente nell’articolo 4 della iii cG) fra forze armate regolari e altre milizie,
corpi di volontari e movimenti di resistenza. La novità non ha tuttavia suscita-
to grosse controversie, e pare essere ormai parte integrante del diu consue-
tudinario(43). diverso è il discorso per le modifiche introdotte con l’articolo 44
del i pa(44).

      il paragrafo 3 modifica il diritto precedente rispetto a due punti sostanzia-
li. in primis, pur ribadendo l’obbligo di distinzione, non specifica come questo
vada ottemperato. ciò sembra attenuare i requisiti fissati dall’articolo 4(a)2
della iii cG, ma il cambiamento non ha dato adito a grosse discussioni, e sem-
bra anch’esso ormai incarnare una norma di diritto consuetudinario(45).

      La norma che ha invece suscitato l’opposizione di diversi stati è quella in
base alla quale il guerrigliero che non indossi un segno distintivo possa comun-
que mantenere lo status di combattente legittimo se porta le armi apertamente
nel corso della fase preparatoria dell’attacco e durante l’attacco stesso.
L’inserimento di questa norma è stata individuata dal governo degli stati uniti
come una colpo fatale al principio di distinzione, che metterebbe a indebito
rischio la popolazione civile(46).

(43) - si veda la regola n. 4 dello studio del cicr sul diu consuetudinario, secondo la quale [t]he
       armed forces of a party to the conflict consist of all organized armed forces, groups and
       units which are under a command responsible to that party for the conduct of its subordi-
       nates”, cfr. J. hencKaerts e L. dosWaLd-BecK (a cura di), Customary International
       Humanitarian Law, Volume 1, rules, cit., pag. 14.

(44) - La parte rilevante dell’articolo 44 così recita: “per facilitare la protezione della popolazione
       civile contro gli effetti delle ostilità, i combattenti sono obbligati a distinguersi dalla popolazio-
       ne civile quando prendono parte ad un attacco o ad una operazione militare preparatoria di un
       attacco. tuttavia, dato che vi sono situazioni nei conflitti armati in cui, a causa della natura delle
       ostilità, un combattente armato non può distinguersi dalla popolazione civile, egli conserverà
       lo statuto di combattente a condizione che, in tali situazioni, porti le armi apertamente:
       a) durante ogni fatto d’armi;
       b) durante il tempo in cui è esposto alla vista dell’avversario, mentre prende parte ad uno
       spiegamento militare che precede l’inizio di un attacco al quale deve partecipare”.

(45) - cfr. J. hencKaerts e L. dosWaLd-BecK (a cura di), Customary International Humanitarian Law,
       Volume 1, rules, cit., pag. 14.

(46) - cfr. G.h. aLdrich, Why the United States of America Should Ratify Additional Protocol I, in a.
       deLissen e G. tanJa (a cura di) Humanitarian Law and Armed Conflict: Challenges Ahead – Essays
       in Honour of Frits Kalshoven, martinus nijhoff publishers, 1991, pag. 137.

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