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DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO - GRUPPI ARMATI NON STATALI
2. i membri delle altre milizie e degli altri corpi di volontari, compresi quelli
dei movimenti di resistenza organizzati, appartenenti ad una parte belligerante e
che operano fuori o all’interno del loro proprio territorio, anche se questo terri-
torio è occupato, semprechè queste milizie o questi corpi di volontari, compresi
detti movimenti di resistenza organizzati, adempiano le seguenti condizioni:
a. abbiano alla loro testa una persona responsabile dei propri subordinati;
b. rechino un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza;
c. portino apertamente le armi;
d. si uniformino, nelle loro operazioni, alle leggi e agli usi della guerra;
come è facile constatare, l’articolo non contiene alcuna indicazione che
subordini l’ottenimento dello status di pdG al possesso di una determinata
nazionalità. e’ vero che altri disposti della convenzione paiono suggerire che i
pdG posseggano solitamente una nazionalità diversa da quella dello stato cat-
tore(29).
tuttavia, nulla sembra impedire che individui che non abbiano la naziona-
lità di una delle parti in conflitto possano conseguire lo status di pdG in caso di
cattura. in effetti, lo stesso cicr ricorda che “nationality is not a condition for
prisoner-of-war status according to long-standing practice and to article 4 of
the third Geneva convention”(30).
Va dunque valutato se i foreign fighters possano in astratto rientrare in una
delle categorie individuate dall’art. 4(a) della iii cG, che danno diritto al rico-
noscimento come pdG in caso di cattura.
cominciando dal paragrafo 4(a)1, non è infrequente che le forze armate
di uno stato includano interi battaglioni di cittadini stranieri nei propri ranghi.
La Legione straniera francese o la Brigata dei Gurkha nepalesi che serve nel-
l’esercito britannico sono gli esempi più lampanti. ovviamente, a prescindere
dalla loro nazionalità, si tratta di combattenti legittimi, che dotati di tutti i pri-
vilegi connessi a detto status.
(29) - ad esempio, l’art. 87 della iii cG richiede che, nello stabilire la pena per crimini commessi
da un pdG, i tribunali della potenza detentrice tengano conto del fatto che l’imputato, non
essendo cittadino della potenza detentrice, non è legato ad essa da alcun dovere di fedeltà.
(30) - cfr. J. hencKaerts e L. dosWaLd-BecK (a cura di), Customary International Humanitarian Law,
Volume 1, rules, cit., pag. 393.
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