Page 43 - Rassegna 4-2016
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LO STATUS DEI FOREIGN FIGHTERS
              SECONDO IL DIRITTO INTERNAZIONALE DEI CONFLITTI ARMATI

imponendo agli stati di introdurre misure di idonee a contrastare il fenomeno
in maniera più efficace, cui gli stati hanno dato seguito modificando i propri
ordinamenti interni(15).

      dal punto di vista del diritto internazionale dei conflitti armati(16), invece,
la questione non è mai stata affrontata in maniera specifica, e sorge dunque la
necessità di comprendere quale sia lo statuto giuridico dei foreign fighters alla luce
delle norme internazionali che regolano la condotta delle ostilità.

      il presente contributo mira a far luce sulla questione, analizzando il qua-
dro giuridico applicabile in situazione di conflitto armato internazionale e non
internazionale, ed evidenziando quali differenze di trattamento sussistono fra i
due scenari. seguirà una breve trattazione della distinzione fra foreign fighters e
mercenari, necessaria alla luce dell’uso improprio che è stato a volte fatto dei
due termini.

      da ultimo, si offriranno alcune considerazioni conclusive, con particolare
riferimento allo scenario siriano e iracheno.

(15) - si vedano, in proposito, i capitoli di c. pauLussen e e. entenmann, National Responses in
       Select Western European Countries to the Foreign Fighter Phenomenon, e di a.y. zeLine e J. prohoV,
       How Western Non-EU States Are Responding to Foreign Fighters: A Glance at the USA, Canada,
       Australia, and New Zealand’s Laws and Policies, entrambi in a. de Guttry et al. (a cura di),
       Foreign Fighters under International Law and Beyond, cit., rispettivamente a pagg. 391-422 e pagg.
       423-444. anche l’italia si è dotata di una normativa ad hoc, con l’adozione del decreto-legge
       18 febbraio 2015, n. 7 (G.u. 19 febbraio 2015, n. 41), che introduce misure urgenti per il
       contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, con particolare riferimento ai
       foreign fighters. convertito con la legge 17 aprile 2015, n. 43 (G.u. 24 aprile 2015, n. 91), il
       decreto intende rafforzare gli strumenti di prevenzione e repressione delle nuove minacce
       terroristiche, introducendo nove fattispecie di reato e pene più severe, ma anche cercando
       di contrastare l’uso di internet per finalità terroristiche (specie il reclutamento e l’addestra-
       mento di potenziali terroristi) ed estendendo le misure di prevenzione personale ai sospetti
       terroristi. per il testo della legge v. http://www.normattiva.it/uri-
       res/n2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-04-17;43. per una lettura critica della legislazione intro-
       dotta in italia per adattare il nostro ordinamento alla risoluzione 2178 (2014), si veda n.
       ronzitti, Foreign terrorist fighters e legge antiterrorismo, cit., pagg. 884-887. anche l’arma dei
       carabinieri si trova al centro delle attività di contrasto al terrorismo islamico, cfr. G.
       GoVernaLe, Il ruolo dell’Arma nel contrasto al terrorismo, in RASSEGNA DELL’ARMA DEI
       CARABINIERI, Vol. 64, 2016, pagg. 5-29.

(16) - L’espressione si intende, ai fini del presente articolo, come equivalente a quella di diritto
       internazionale umanitario o di diritto bellico, e tutte e tre verranno utilizzate in maniera inter-
       cambiabile.

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