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DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO - GRUPPI ARMATI NON STATALI
contrariamente a quanto si potrebbe ritenere, tuttavia, il fenomeno non è
affatto recente. il significato del termine è mutato nel corso dei secoli, anche a
causa della mancanza di una definizione giuridica vincolante e internazional-
mente accettata della nozione. in effetti, gli odierni foreign fighters sono l’equiva-
lente dei combattenti che venivano in passato indicati col termine “volontari”,
e che di volta in volta si univano a governi o ad attori non statali impegnati in
conflitti armati a carattere internazionale o interno(3).
così, ad esempio, fra il 1775 e il 1783 centinaia di combattenti europei e
caraibici si schierarono a fianco delle truppe americane impegnate nella guerra
d’indipendenza contro il regno unito(4).
nel XiX secolo, volontari di ogni continente presero parte alle lotte per
l’indipendenza di molti paesi centro e sudamericani, e lo stesso risorgimento
italiano fu segnato dalla massiccia presenza di volontari inglesi, francesi e di
altre nazionalità che si unirono agli eserciti impegnati a riunificare lo stivale(5).
zione al volume Foreign Fighters under International Law and Beyond, t.m.c. asser press, 2016,
pag. 2. si noti che la definizione si distanzia da quella fornita dal consiglio di sicurezza delle
nazioni unite nella risoluzione 2178 (2014), in cui identifica i foreign terrorist fighters come
“individuals who travel to a state other than their states of residence or nationality for the
purpose of the perpetration, planning, or preparation of, or participation in, terrorist acts or
the providing or receiving of terrorist training, including in connection with armed conflict,
and resolving to address this threat”, un doc. s/res/2178 (2014), 24 settembre 2014, 8°
paragrafo preambolare. come evidente, quest’ultima formulazione introduce la finalità terro-
ristica come elemento caratterizzante della definizione, escludendo, prima facie, tutti coloro
che si rechino a combattere al fianco di un governo legittimo. nelle parole di ronzitti, “la
risoluzione non proibisce il movimento di tutti i foreign fighters, ma solo di quelli aventi una
matrice terroristica”, Foreign terrorist fighters e legge antiterrorismo, in RIVISTA DI DIRITTO INTER-
NAZIONALE, Vol. 98, 2015, pag. 882. si noti anche che, stranamente, la definizione parrebbe
includere nella categoria dei foreign fighters individui che non agiscono nell’ambito di un
conflitto armato. cfr. sul punto s. Krähenmann, The Obligations under International Law of the
Foreign Fighter’s State of Nationality or Habitual Residence, State of Transit and State of Destination,
in a. de Guttry et al. (a cura di), Foreign Fighters under International Law and Beyond, cit., pagg.
240-241.
(3) - cfr. m. fLores, Foreign Fighters Involvement in National and International Wars: A Historical Survey,
ibid., pag. 28.
(4) - cfr. r. critcher Lyons, Foreign-Born American Patriots: Sixteen Volunteer Leaders in the
Revolutionary War, mcfarland, 2014.
(5) - cfr. m. fLores, cit., pagg. 35-36. per ulteriori esempi si veda d. maLet, Foreign Fighters.
Transnational Identity in Civil Conflicts, oxford university press, 2013.
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