Page 45 - Rassegna 4-2016
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LO STATUS DEI FOREIGN FIGHTERS
              SECONDO IL DIRITTO INTERNAZIONALE DEI CONFLITTI ARMATI

2. La nozione di foreign fighter nel diritto internazionale umanitario

      nonostante si tratti di una prassi storicamente ben radicata, i trattati che codi-
ficano norme di diritto bellico non contengono riferimenti espliciti alla figura dei
foreign fighters. contrariamente a quanto avviene per la categoria affine dei mercenari
- di cui si dirà oltre - non esistono nel diu disposizioni che scoraggino apertamente
individui che vogliono recarsi a combattere in un paese terzo(19). sono tuttavia pre-
senti riferimenti alla nazionalità, elemento che può sortire effetti ai fini della deter-
minazione dei diritti di quanti, avendo partecipato alle ostilità, vengono catturati dalla
parte nemica. sarà su queste disposizioni che si concentrerà il presente articolo.

      inoltre, sebbene il diu si stia sviluppando nel senso di regolamentare
secondo le stesse norme sostanziali i conflitti armati internazionali e quelli non
internazionali(20), sussistono ancora significative differenze fra le norme applica-
bili nei due scenari. si procederà pertanto ad analizzare separatamente i quadri
giuridici applicabili, prendendo le mosse dalle disposizioni che stabiliscono il
loro ambito applicativo. si tratta, per quanto concerne i conflitti armati interna-
zionali, dell’articolo 2 comune alle quattro convenzioni di Ginevra del 1949
(cG)(21), al quale si aggiunge l’articolo 1(4) del primo protocollo aggiuntivo (i
pa) alle convenzioni stesse (1977), che amplia il campo d’applicazione delle
prime equiparando - ai fini dell’applicazione del diu - le guerre di liberazione
nazionale a conflitti armati internazionali(22).

(19) - sull’argomento, cfr. e. sommario, The Status of Foreign Fighters under International Humanitarian
       Law, in a. de Guttry et al. (a cura di), Foreign Fighters under International Law and Beyond, cit.,
       pagg. 141-160.

(20) - ad esempio, nel recente studio del cicr sul diu consuetudinario, si suggerisce che delle
       161 norme individuate, ben 142 siano applicabili sia a conflitti internazionali che non inter-
       nazionali. cfr. https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home.

(21) - L’articolo 2 della convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (iii cG),
       adottata il 12 agosto 1949 e in vigore dal 21 ottobre 1950, stabilisce che il trattato “si applica in
       caso di guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato che scoppiasse tra due o più delle alte
       parti contraenti, anche se lo stato di guerra non fosse riconosciuto da una di esse”, aggiungendo
       che esso “è parimente applicabile in tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di
       un’alta parte contraente, anche se questa occupazione non incontrasse resistenza militare alcuna”.

(22) - cfr. protocollo aggiuntivo alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla pro-
       tezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, adottato l’8 giugno 1977 e in vigore
       dal 7 dicembre 1978, art. 1(4).

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