Page 47 - Rassegna 4-2016
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LO STATUS DEI FOREIGN FIGHTERS
              SECONDO IL DIRITTO INTERNAZIONALE DEI CONFLITTI ARMATI

d’altro canto, hanno il diritto di partecipare direttamente alle ostilità, ma posso-
no essere fatti oggetto di attacchi diretti per l’intera durata del conflitto, a meno
che non siano fuori combattimento (hors de combat) o non siano in potere di
una parte avversaria(25).

      in quest’ultimo caso, dovrebbe essere loro concesso lo status di prigioniero
di guerra(26) (pdG) e possono essere detenuti fino alla cessazione ostilità attive,
terminate le quali dovranno essere immediatamente liberati e rimpatriati(27).

      inoltre, i prigionieri di guerra non possono essere perseguiti per aver par-
tecipato alle ostilità, considerato che detta possibilità è loro espressamente rico-
nosciuta. ovviamente, hanno diritto allo status di pdG soltanto i combattenti che
rispettino determinati requisiti. Questi sono fissati nell’articolo 4 della iii cG e,
per gli stati che lo abbiano ratificato, negli articoli 43 e 44 del i pa.(28).

      un’analisi di queste diposizioni ci permetterà di verificare se la nazionalità
influisce sullo status di combattenti stranieri coinvolti in conflitti armati interna-
zionali.

a1. I foreign fighters alla luce della III Convenzione di Ginevra

      cominciando l’analisi dalla iii cG, va ricordato che essa non contiene una
definizione di combattente. elenca invece i requisiti da rispettarsi perché - una
volta catturati - si possa essere riconosciuti come pdG. si desume dunque che
chiunque si qualifichi per detto status sia anche un legittimo combattente.
L’articolo 4 della convenzione così recita:

      a. sono prigionieri di guerra, nel senso della presente convenzione, le
persone che, appartenendo ad una delle seguenti categorie, sono cadute in pote-
re del nemico:

      1. i membri delle forze armate di una parte belligerante, come pure i mem-
bri delle milizie e dei corpi di volontari che fanno parte di queste forze armate;

(25) - cfr. i pa, art. 41.
(26) - cfr. i pa, art. 44(1).
(27) - cfr. iii cG, art. 118(1).
(28) - ad oggi, il i pa conta 174 stati parte. cfr. https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/

       ihl.nsf/states.xsp?xp_viewstates=Xpages_normstatesparties&xp_treatyselected=470.

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