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DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO - GRUPPI ARMATI NON STATALI
a2. La figura del foreign fighter alla luce del I Protocollo Aggiuntivo
L’adozione del i pa ha modificato in maniera sostanziale la disciplina che
regolamenta l’attribuzione dello status di pdG ai combattenti catturati. i cam-
biamenti furono dovuti alle mutate caratteristiche dei conflitti, che resero
necessario un aggiornamento del quadro giuridico applicabile. in particolare, il
ricorso sempre più frequente a metodi di guerriglia fece risaltare l’incompatibi-
lità di questo genere di tattiche con i requisiti stringenti richiesti per ottenere lo
status di pdG. inoltre, come si è ricordato, il i pa si sarebbe applicato anche a
guerre di liberazione nazionale, il che comportò l’opportunità di rilassare gli
standard fino ad allora in uso, perché non tutti i movimenti di liberazione nazio-
nale volevano o potevano conformarsi alla normativa esistente relativa alla
distinzione fra civili e combattenti. L’argomento non è di poco conto, nella
nostra analisi, considerato che i foreign fighters preferiscono tattiche di guerriglia
a metodi d’attacco tradizionali(41).
il i pa istituisce una chiara relazione fra la condizione originaria di combat-
tente e quella derivata di pdG. solo i combattenti sono autorizzati a partecipare
alle ostilità, e non possono essere puniti per averlo fatto. al contrario, un indivi-
duo che abbia partecipato alle ostilità senza essere un combattente è suscettibile
di essere sottoposto a procedimento penale ai sensi della legislazione dello stato
cattore, anche se la sua condotta non costituisce una violazione del diu(42).
Le norme del i pa in materia si discostano sensibilmente da quelle della iii
cG. L’articolo 43(1) del protocollo così recita: Le forze armate di una parte in
conflitto sono costituite da tutte le forze, gruppi e unità armate e organizzate
posti sotto un comando responsabile della condotta dei propri subordinati di
fronte a detta parte, anche se quest’ ultima è rappresentata da un governo o da
un’autorità non riconosciuti da una parte avversaria. dette forze armate dovran-
no essere soggette ad un regime di disciplina interna che assicuri, fra l’altro, il
rispetto delle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati.
(41) - cfr. J. coLGan e t. heGGhammer, Islamic Foreign Fighters: Concept and Data, relazione presentata
alla conferenza annuale della international studies association, montreal, 2011, pag. 6.
(42) - cfr. K. ipsen, Combatants and Non-Combatants, in d. fLecK (a cura di), The Handbook of
International Humanitarian Law, oxford university press, pagg. 82-83.
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