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DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO - GRUPPI ARMATI NON STATALI
per quanto attiene ai conflitti armati interni, le situazioni considerate
sono quelle rientranti nella definizione che ne dà l’articolo 3 comune alle con-
venzioni di Ginevra, che entra in vigore nel caso di “un conflitto armato privo
di carattere internazionale [che scoppi] sul territorio di una delle alte parti
contraenti”(23).
L’analisi prenderà dunque in considerazione tre distinti scenari: conflitti
armati internazionali cui si applicano solo le cG, conflitti armati internazionali
cui si applica il i pa, e conflitti armati non internazionali.
a. I foreign fighters nei conflitti armati internazionali
La funzione protettiva del diu si basa in larga parte sulla distinzione fra
varie categorie di individui che svolgono un ruolo attivo nelle ostilità o ne
hanno subito le conseguenze. La principale distinzione è quella fra civili e com-
battenti. i primi godono di immunità dagli attacchi, a meno che non partecipino
direttamente alle ostilità, nel qual caso li si può attaccare per il tempo di detta
partecipazione(24).
i civili dovrebbero essere protetti dagli effetti delle operazioni militari e
hanno il diritto di beneficiare di specifiche attività di assistenza. i combattenti,
(23) - L’articolo 3 comune è stato interpretato da numerosi organi internazionali. secondo la più
recente giurisprudenza del tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (tpiJ), per
poter qualificare una situazione come conflitto armato a carattere non internazionale, è
necessario che le parti in conflitto posseggano un certo grado di organizzazione, e che la vio-
lenza armata fra di esse raggiunga un certo livello di intensità. cfr. tpiJ, prosecutor v
haradinaj, Balaj and Brahimaj, it-04-84-t, sentenza del 3 aprile 2008, para.i 49 e 60. Verrebbe
teoricamente in rilievo anche il protocollo aggiuntivo alle convenzioni di Ginevra del 12 ago-
sto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali (adottato
l’8 giugno 1977 ed in vigore dal 7 dicembre 1978, ii pa), esclusivamente dedicato a regolamen-
tare conflitti armati non internazionali. i conflitti in siria e iraq rientrerebbero probabilmente
nell’ambito di applicazione dello strumento, tuttavia nessuno dei due paesi è parte del trattato,
per cui lo stesso non trova applicazione e non verrà pertanto preso in considerazione. sulla
classificazione dei conflitti in siria ed iraq cfr. V. Koutroulis, “the fight against the islamic
state and jus in bello”, in Leiden Journal of international Law, Vol. 29, 2016, pagg. 827-852.
(24) - cfr. i pa, art. 51(3). La norma rappresenta un principio di diritto consuetudinario, che quindi
anche stati che non abbiano ratificato il protocollo. cfr. J. hencKaerts e L. dosWaLd-BecK
(a cura di), Customary International Humanitarian Law, Volume 1, rules, cambridge university
press, 2005, pag. 19.
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