Page 23 - Rassegna 4-2016
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CONFERENZA SUL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO “I GRUPPI ARMATI NON STATALI”
tante, che non svilisce il ruolo del Diritto Internazionale Umanitario ma con-
sente al contrario di recuperane e metterne in evidenza il fine ultimo, quello
della umanizzazione dei conflitti. D’altra parte, è questo lo spirito della Clausola
Martens, che è parte del Diritto Internazionale Umanitario consuetudinario, e a
tenore della quale, in mancanza di principi giuridici chiaramente stabiliti, civili e
i combattenti rimangono sotto la protezione e l’imperio dei principi del diritto
delle genti quali risultano dalle consuetudini, dai principi di umanita e dai pre-
cetti della pubblica coscienza.
Dopo i saluti istituzionali e i discorsi introduttivi, che hanno identificato
le ragioni della scelta del tema specifico del Convegno del 2016, e ne hanno pre-
parato la scena, la Conferenza è entrata nel vivo della discussione tecnica con il
keynote speech della Presidente della Corte Penale Internazionale de l’Aja, il
giudice Silvia Alejandra Fernandez de Gurmendi.
Il Giudice de Gurmendi ha spiegato come lo Statuto della Corte Penale
Internazionale contenga tutti gli strumenti necessari per conferire alla Corte
giurisdizione (e dunque, il potere di compiere attività di investigazione e di giu-
dicare) anche i gruppi armati non statali, e dunque non solo gli appartenenti alle
Forze regolari degli Stati che commettano crimini rientranti nella giurisdizione
della Corte. Il giudice ha spiegato come ciò sia possibile essenzialmente in base
a due principi complementari: in primo luogo, il fatto che la distinzione di rego-
lamentazione fra conflitti armati internazionali (essenzialmente, quelli in cui
partecipano solo Stati) e quelli non internazionali (nei quali sono presenti uno
o più gruppi armati non statali) è oggi molto sfumata, tanto che lo Statuto della
Corte Penale Internazionale conferisce a questa la medesima giursidizone su
certe condotte criminose, sia che esse siano commesse nel contesto di un con-
flitto armato internazionale, sia che siano riconducibili a un conflitto armato
interno. La seconda considerazione deriva dall’interpretazione sistematica della
nozione di crimine contro l’umanità. Affinché gli estremi giuridici di un crimine
contro l’umanità siano integrati, è necessario che la condotta materiale che lo
costituisce (omicidio, tortura, sparizioni forzate, stupri, ecc.) sia commessa nel
contesto di un attacco esteso e sistematico diretto contro la popolazione civile,
in esecuzione di una politica statale o comunque riconducibile a qualche forma
di organizzazione strutturata.
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