Page 213 - Rassegna 4-2016
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PROFILI PENALISTICI DELL’ABUSIVO ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
MAESTRO DI SCHERMA
altre discipline sportive, per le quali rappresenta un dato costante quello di affi-
dare alle federazioni il compito di conferire titoli di abilitazione all’insegnamen-
to della disciplina”(32).
Non si può che concordare con tale autorevole Dottrina amministrativi-
stica, apparendo chiaro che l’Accademia ripete il suo potere direttamente dalla
legislazione statale e non lo deriva affatto, come erroneamente si afferma nello
statuto della F.I.S., per delega della federazione schermistica; tale statuto invero
al comma 12 dell’art. 1, afferma che l’Accademia “è riconosciuta dalla F.I.S. al
fine del rilascio dei diplomi magistrali”.
La gerarchia delle fonti, invero, è uno dei pochi pilastri solidi della scienza
giuridica e non può esservi dubbio circa il fatto che la legge statale non possa
esser derogata dallo statuto di un ente (di un qualsiasi ente); meno che mai di
una associazione non avente natura pubblicistica, anche se associata a un ente
(il C.O.N.I.), cui tale natura è stata conservata. Dunque, benché lo statuto fede-
rale al comma 4 dell’art. 1 reciti “La FIS, nell’ambito dell’ordinamento sportivo
[…] è la sola organizzazione qualificata a disciplinare l’attività della scherma ita-
liana”, pare difficile, in presenza del ricordato quadro normativo (per quanto
risalente e tuttavia sempre “attualizzato” fino al riconoscimento europeo), rite-
nere che si tratti di qualcosa più di un wishful thinking, conseguenza, probabil-
mente, della scarsa dimestichezza dei redattori del documento federale con
l’universo normativo, ovvero di una non incolpevole praeteritio(33).
(32) - CANGELLI, op. cit. pagg. 315. D’altra parte, per tradizione ormai costante, almeno dal dopo-
guerra, l’esame per istruttore e maestro di scherma è affidato ad una commissione presieduta
dal presidente dell’Accademia Nazionale di Scherma e composta da maestri designati, d’in-
tesa, dal predetto ente e dalla F.I.S.
(33) - Non sarà inutile ricordare che lo statuto federale del 1929 prevedeva all’art.1: “La
Confederazione Nazionale Italiana di Scherma costituita sotto l’Alto Patronato di Sua
Altezza Reale Emanuele Filiberto, Duca d’Aosta, che ne è il Presidente Onorario, comprende
dilettanti, maestri e professionisti. L’Accademia Nazionale di Scherma di Napoli elevata in
Ente morale ed il cui Statuto fu approvato con Decreti 21 novembre 1880, 12 giugno 1919,
16 dicembre 1926, è socia onoraria della C.N.I.S.”. L’impianto autoritario e centralistico della
organizzazione sportiva, congruente con l’ideologia fascista, va ovviamente riletto oggi alla
luce della successiva (e approssimativa) normativa federale e - come è ovvio - della
Costituzione repubblicana. E tuttavia non si può fare a meno di rilevare che neanche il legi-
slatore fascista volle ignorare l’esistenza e il ruolo dell’Accademia di Napoli, riconoscendo la
sua autonoma funzione pubblicistica, diretta derivazione delle modalità e degli scopi della sua
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