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PROFILI PENALISTICI DELL’ABUSIVO ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
MAESTRO DI SCHERMA
La funzione e il rilievo dell’Accademia Nazionale di Scherma, infine, come
ampiamente premesso, hanno ricevuto ulteriore conferma dal recente “Piano
nazionale di riforma delle professioni”(35) (elaborato ai sensi dell’art. 59 della
Direttiva 2005/36/CE, così come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE), che
a pag. 168, afferma che, per diventare maestro di scherma professionista, quale
Maestro d’Armi di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n.
708/1947 (che all’art. 3 punto 11 fa esplicita menzione di tale professione), la
normativa italiana prevede che il candidato, in possesso di un diploma di istru-
zione secondaria superiore, superi l’esame abilitativo presso l’Accademia
Nazionale di Scherma di Napoli, al quale è possibile accedere dopo la frequen-
za, con esito positivo, di corsi di istruzione e formazione tecnica della durata di
dieci semestri, comprensivi di tirocinio non inferiore a trentasei mesi, coerenti
con le attività professionali connesse all’istruzione nella lotta e nel combatti-
mento, con il controllo dell’uso delle armi bianche.
Si tratta di un provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
che recepisce e attua le citate direttive, esprimendosi, peraltro, esplicitamente
nel senso dell’adeguatezza dell’attuale disciplina rispetto al pubblico interesse e
agli obiettivi del legislatore europeo e, conseguentemente, non ipotizzando
alcuna modifica dell’attuale assetto.
La normativa in questione è dettata, oltretutto (come si legge nel predetto
documento), per la tutela della salute e della sicurezza pubblica dei consumato-
ri/destinatari dei servizi, ciò in quanto la professione di maestro di scherma ine-
risce, oltretutto, all’istruzione dei minori, ma anche di soggetti maggiorenni,
specie se principianti.
La subordinazione dell’esercizio di tale professione al rilascio di una spe-
ciale abilitazione ha dunque solido fondamento, atteso che, oltretutto in
ambiente schermistico si maneggiano strumenti ed attrezzi sportivi (le armi “da
sala”), se non certo micidiali, comunque potenzialmente pericolosi, si svolgono
attività fisiche che possono, se non ben eseguite o coordinate, provocare danni
(35) - Cfr. Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento per le politiche europee- ufficio per
il mercato interno e la concorrenza - servizio per la libera circolazione delle persone e dei
servizi. Si tratta - crediamo di poter dire - di un atto di alta amministrazione, equiparabile ad
un DPCM, o a un DM.
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