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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
Peraltro va sottolineato che la modifica statutaria del 1926 fu - addirittura -
approvata a seguito di parere del Consiglio di Stato(26).
Come ha avuto modo di chiarire una Studiosa che all’argomento si è
recentemente dedicata(27), il fenomeno, certamente anomalo, va ricondotto nel-
to il RD 21 novembre 1880 con cui l’Accademia Nazionale di Scherma, residente in Napoli, fu
eretta in ente morale e venne approvato il relativo statuto organico, veduto il RD 13 ottobre
1904, con cui fu approvato il nuovo statuto organico dall’assemblea dei soci il 29 giugno 1904;
veduta la deliberazione presa dall’assemblea generale della predetta Accademia Nazionale di
Scherma nell’adunanza di seconda convocazione del 16 marzo 1918, con la quale, su proposta
di quel consiglio di amministrazione, si stabilì di apportare alcune modificazioni all’art. 6 dello
statuto sociale in vigore; veduto il nuovo testo dello statuto nel quale sono state introdotte le
deliberate modificazioni; sentito il parere del Consiglio di Stato, sulla proposta del Ministro
Segretario di Stato ad interim per gli affari dello Interno, vicepresidente del Consiglio dei
Ministri; abbiamo decretato e decretiamo: è approvato il nuovo testo dello statuto
dell’Accademia Nazionale dio Scherma in Napoli, modificato in conformità alla deliberazione
16 marzo 1918 dall’assemblea generale dei soci dell’Accademia stessa e composto da 59 arti-
coli; detto statuto verrà munito di visto e sottoscritto d’ordine Nostro dal Ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta uffi-
ciale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare. Dato a Roma li 12 giugno 1919, firmato Tomaso di Savoia, controfirmato
Colosimo”). Il 16 dicembre 1926 interviene altro RD di Vittorio Emanuele III, controfirmato
dal “capo del Governo” Benito Mussolini, il cui contenuto è il seguente: “Veduta la delibera-
zione presa dall’assemblea generale dei soci dell’Accademia Nazionale di Scherma con sede in
Napoli nella adunanza del 14 marzo 1926, con cui si approva un nuovo schema di statuto socia-
le, in sostituzione di quello approvato con RD 12 giugno 1919; veduto il nuovo testo dello sta-
tuto; sentito il parere del Consiglio di Stato; sulla proposta del Capo del Governo, Primo
Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell’Interno, abbiamo
decretato e decretiamo: è approvato il nuovo testo dello statuto organico dell’Accademia
Nazionale di Scherma con sede in Napoli, deliberato dall’assemblea generale dei soci nell’adu-
nanza del 14 marzo 1926 composto da 64 articoli. Detto statuto sarà munito di visto e sotto-
scritto d’ordine nostro dal Ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia,
mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, li 16 dicembre
1926.”. Da ultimo, il prefetto di Napoli, con suo provvedimento del 12 gennaio 2005 (prot.n.
119873/R.P.G./Area V bis), premesso che “L’Accademia Nazionale di Scherma […] ha acqui-
stato personalità giuridica, con contestuale approvazione dello statuto, mediante il RD 21
novembre 1880 ed iscritta nel registro delle persone giuridiche al n. 1411 ecc.” ha approvato il
nuovo statuto dell’Accademia deliberato nella seduta del 9 dicembre 2004. Si tratta dunque di
un raro esempio di ininterrotta “esistenza in vita” di un ente pluricentenario e di vigenza delle
norme che ne regolano la vita e ne definiscono le attribuzioni e i compiti istituzionali.
(26) - CANGELLI, op. cit.
(27) - Ancora CANGELLI, op. cit. passim. L’Autrice ha avuto modo di mettere a confronto i due
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