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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
b) la faculta alla apertura di una palestra ginnica e per il tiro a segno;
c) le riconosce (e quindi le assegna) il ruolo di vagliare la preparazione
degli aspiranti maestri di scherma e quindi, eventualmente, di attribuire agli stes-
si tale titolo.
Invero l’art. 29 dello statuto 1880 recitava: “La Società si occuperà pure
della formazione dei maestri di scherma, tanto militari che borghesi, e rilascerà
diplomi di idoneità”. Si tratta - ad evidenza - di un provvedimento abilitativo.
Ora è ovvio che la approvazione dello statuto, implica la approvazione del
suo contenuto e, poiché lo statuto è un corpus normativo, le relative norme
vengono recepite nel provvedimento di approvazione. Si tratta del noto “feno-
meno giuridico” che prende il nome di “rinvio”. L’ordinamento, come si sa,
conosce due categorie di rinvio: rinvio recettizio o statico e rinvio formale o
dinamico(23).
Orbene, esiste tutta una serie di parametri (abbastanza incerti) per stabilire
se un rinvio sia da qualificare come fisso o dinamico. Nel caso in esame, a
nostro parere, il rinvio è da qualificarsi dinamico, dal momento che esso, come
ricordato, si associa al conferimento all’Accademia della personalità giuridica.
Alla stessa viene riconosciuta, in ultima analisi, potestà normativa, non solo
interna, ma anche erga omnes (si veda, ad esempio il “settore” del giurì d’onore,
istituto vivo e vitale, atteso che esso è richiamato nel codice penale e nelle
disposizione di attuazione del codice di procedura penale vigenti)(24).
(23) - Sul “meccanismo” del rinvio basterà citare, in dottrina, TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile,
Padova , 1975 pagg. 5 e 28. In giurisprudenza si veda, a mero titolo di esempio, Corte cost.
n. 315 del 2004 e Cass. SS.UU., 30 maggio 2006, n. 24561, PM in proc. A., nonché Cass.
SS.UU. 28 marzo 2013, n. 26268, Cavalli pagg. 22 ss, nonché ancora Cass. Sez. 4, 18 gennaio
2007, n. 15819, PM in proc. Junkovic. E’ noto che il rinvio recettizio si limita a incorporare
nell’ordinamento “A” la norma dell’ordinamento “B”, senza trascriverla, ma appunto rin-
viando (sostanzialmente per economia espositiva) al testo di “B”. Ne consegue che la norma
proveniente da “B”, entrando in “A”, ne segue le sorti (intendendosi: le sorti di “A”). Si tratta,
insomma, di una specie di “trapianto normativo”. Il rinvio dinamico invece fa in modo che
la norma proveniente da “B” ed entrata in “A” si evolva all’interno di “A” di pari passo alla
sua eventuale evoluzione all’interno di “B”. Dunque: se, ad esempio, nell’ordinamento “B”
la norma subisce una modifica, tale modifica essa subirà anche all’interno di “A”. Pertanto,
più che un rinvio alla norma, si suol dire che si tratta di un rinvio alla fonte della norma.
(24) - Sul punto: CANGELLI F., Riflessioni sulla natura giuridica dell’Accademia Nazionale di Scherma di
Napoli, in Diritto dello sport, 3/4, 2010, pagg. 307 ss.
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