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PROFILI PENALISTICI DELL’ABUSIVO ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
MAESTRO DI SCHERMA
Dunque: la disciplina dell’esame per il conseguimento del titolo di maestro
di scherma si evolve e si modifica secondo le successive modifiche dello statuto
dell’Accademia Nazionale di Scherma. Ma, in ultima analisi, anche se si trattasse
di rinvio fisso, la sostanza non cambierebbe perché, di volta in volta, le modifi-
che dello statuto sono approvate dalla autorità statale (prima il Governo, da ulti-
mo il prefetto di Napoli, territorialmente competente) e dunque il meccanismo
del rinvio si rinnova (e si rafforza)(25).
(25) - Il RD 21 novembre 1880, a firma di Umberto I, così recita: “Sulla proposta del nostro Ministro
Segretario di Stato per gli affari dello Interno: veduta la dimanda dell’Accademia Nazionale di
Scherma residente in Napoli, che ha per fine lo esercizio ed il perfezionamento della scherma,
scuola napoletana, e la eventuale attivazione di una palestra ginnastica e di un tiro a segno, per
essere eretta a Corpo Morale sotto la presidenza onoraria di S.E. il generale di armata Enrico
Cialdini, abbiamo decretato e decretiamo:
- art. 1 L’Accademia Nazionale di Scherma residente in Napoli è eretta in Corpo Morale,
- art. 2 Per la eventuale attivazione di un tiro a segno cui la detta Accademia volesse provve-
dere, sarà osservato il disposto dell’art. 11 della legge 11 ottobre 1853 n. 1610;
- art. 3 Lo statuto organico della società, deliberato dall’assemblea dei soci il 4 luglio 1880 è
approvato. Il medesimo sarà firmato d’ordine Nostro dal Ministro proponente, il quale è inca-
ricato della esecuzione del presente Decreto. Dato a Roma il 21 novembre 1880. Firmato
Umberto, controsegnato De Pretis…”.
Ebbene l’art. 27 dello statuto, approvato, come si è visto dal RD, recita “scopo della società è
lo studio della scherma, scuola napoletana e il mantenimento della unità della detta scuola”; il
successivo art. 29 “La società si occuperà pure della formazione dei maestri di scherma, tanto
militari che borghesi e rilascerà diplomi di idoneità”. A tale originario testo normativo (avente
- sembra superfluo precisare - forza di legge ordinaria) fece seguito il RD 2 luglio 1903, a firma
di Vittorio Emanuele III (“visto il RD 21 novembre 1880 col quale l’Accademia Nazionale di
Scherma residente in Napoli fu eretta in ente morale e fu approvato il suo statuto organico,
deliberato dall’assemblea generale dei soci il 4 luglio 1880; vista la deliberazione 23 marzo 1903
dell’assemblea generale dei soci e l’istanza 24 marzo del presidente del sodalizio, sulla proposta
del Nostro Ministro Interinale per gli affari dell’Interno, Presidente del Consiglio dei ministri,
abbiamo decretato e decretiamo: è approvata la sostituzione degli artt. 40 e 41 dell’anzidetto
statuto dei seguenti correlativi articoli così concepiti: art. 40 -l’indirizzo, lo sviluppo e il perfe-
zionamento della scherma è affidato alla direzione di una Commissione Tecnica composta dal
presidente del sodalizio o da altro componete del consiglio di amministrazione da lui delegato
e da altri quattro membri; art 41: I quattro componenti la commissione saranno eletti dall’as-
semblea per metà nella categoria dei soci dilettanti e per l’altra metà tra i maestri, sia pure non
soci, purché già prestino la loro opera al sodalizio per deliberazione del consiglio di ammini-
strazione. Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.
Dato a Roma addì 2 luglio 1903, firmato Vittorio Emanuele, controfirmato Zanardelli), seguì
il provvedimento del 12 giugno 1919, a firma di Tomaso di Savoia, duca di Genova, luogote-
nente generale di sua maestà Vittorio Emanuele III (“In virtù dell’autorità a Noi delegata, vedu-
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