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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
Oltretutto, la comparazione con l’assetto disciplinante il “funzionamento”
di altre federazioni (e dunque di altre discipline sportive) può essere illuminante.
Si prenda, ad esempio la federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.), cui già si
è fatto cenno.
La ricordata legge 81/1991, prevede che sia la federazione sport inver-
nali (quella federazione) a provvedere alla formazione e alla disciplina degli
istruttori nazionali “quale corpo insegnante tecnico, altamente specializzato”
(art. 8).
Si precisa inoltre (artt. 6 e 9) che l’abilitazione alla professione di maestro
di sci si consegue con la frequenza ad appositi corsi e con il superamento dei
relativi esami davanti a commissioni nominate dalle regioni, d’intesa con la
federazione.
Nulla di tutto ciò (presenza di delegati regionali o federali) è previsto per
il rilascio della abilitazione all’insegnamento della scherma, anche se, per prassi
e in applicazione del principio di leale collaborazione, rappresentanti della
F.I.S. entrano a far parte della commissione giudicatrice, sempre presieduta -
comunque - dal presidente dell’Accademia o da un socio da lui delegato e com-
prendente (anche) maestri di scherma designati, ancora una volta,
dall’Accademia(34).
Dunque: non solo la meccanicistica applicazione del principio dell’ubi
voluit dixit (derivante dalla comparazione dei due ordinamenti, quello sciistico
e quello schermistico) conduce alla conclusione sopra anticipata, ma anche (e
soprattutto) la coerente ricostruzione storico-sistematica della normativa in
esame, che rispecchia le peculiarità della disciplina “scherma”, evolutasi solo
successivamente in sport, ma che trae la sua origine da ben altro contesto pra-
tico-sociale.
nascita.
(34) - Sempre in ossequio al necessario spirito di collaborazione, d’altra parte, il regolamento attua-
tivo SNaQ (sistema nazionale di qualifica dei tecnici sportivi) prevede che l’Accademia
Nazionale di Scherma collabori con un Comitato Operativo (costituito ad hoc nell’ambito
della F.I.S.) all’individuazione dei momenti destinati alla verifica delle competenze ed abilità
acquisite dai candidati al primo livello e bandisca gli esami per tecnici di secondo livello e
maestri. Ciò ovviamente non sta a significare (non potrebbe) che l’Accademia Nazionale di
Scherma abbia abdicato alla sua “esclusiva” derivante dalla legge statale, ma semplicemente
che intende esercitarla in armonia e collaborazione con la federazione scherma.
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