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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
Invero, se un altro ente rilasciasse il titolo di maestro o istruttore, in assen-
za di autorizzazione statale, tale titolo non potrebbe avere la medesima valenza
di quello rilasciato dall’Accademia Nazionale di Scherma(40) e, anzi, sarebbe ipo-
tizzabile un concorso (per istigazione) dei rappresentanti dell’ente abusivamen-
te “rilasciante” nel delitto di cui all’art. 348 cod. pen.; ciò, si intende, nel caso
“il maestro abusivo” intendesse esercitare (e di fatto esercitasse) la professione.
La speciale abilitazione infatti comporta il carattere di esclusività in capo all’abi-
litato (ma, va da sé, comporta, prima e innanzitutto, l’esclusiva competenza
dell’abilitante, se non diversamente previsto da una norma, che, nel nostro caso,
dovrebbe avere forza di legge statale); vale a dire - come si è premesso - che
l’esercizio di quella professione non può competere a chi non abbia, per legge,
la capacità (giuridica) di compierlo(41).
Più problematica la configurazione del concorso nel tentativo, atteso che
il rilascio del diploma da parte di ente non autorizzato potrebbe essere consi-
derato un mero atto preparatorio non punibile(42).
E tuttavia, se un ente “usurpatore” si dedicasse sistematicamente al rilascio
di abilitazioni all’esercizio della professione di maestro di scherma (e alla conse-
gna dei relativi attestati), si potrebbe addirittura ipotizzare la sussistenza del delit-
to ex art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere), atteso che, non più di mera
attività preparatoria di un singolo caso dovrebbe parlarsi, ma della esistenza di
una struttura organizzata, con divisione di ruoli e compiti, volta alla commissio-
ne di una serie indeterminata di delitti. Invero, non si tratterebbe semplicemente
del concorso nell’arbitrario esercizio sine titulo di una professione, ma addirittu-
ra della esistenza di una struttura che si propone di favorirlo, creando l’apparen-
za di una situazione legale, vale a dire dei presupposti abilitanti.
(40) - Né potrebbe, ad esempio, la federazione utilizzare invito domino il logo dell’Accademia,
quasi considerandola una sua articolazione. In tal caso potrebbe essere ipotizzabile il delitto
di cui all’art. 471 cod. pen., considerato che, nell’era della telematica, sigillo o strumento di
autenticazione dovrebbe ritenersi anche quello ottenuto, non con l’impronta materialmente
apposta da un timbro, ma anche, presumibilmente, quella “ricavabile”, appunto, per via
informatica. In merito, tuttavia, mancano pronunzie giurisprudenziali e, per quanto a nostra
conoscenza, anche contributi di Dottrina.
(41) - CONTIERI, op. cit. pag. 609.
(42) - E ancora CONTIERI, op. cit. pag. 610, ritiene, in linea generale, ipotizzabile il tentativo in rela-
zione al delitto de quo.
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