Page 217 - Rassegna 4-2016
P. 217

PROFILI PENALISTICI DELL’ABUSIVO ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
                                                MAESTRO DI SCHERMA

ficare ad abundantiam) che essi (i diplomi in quanto documenti che compen-
diano l’esito dell’esame abilitativo) esistono e vivono di vita propria.

      Corollario di tale assunto è che sia che C.O.N.I. e F.I.S. vogliano “ricono-
scere” il titolo, sia che, per qualsiasi ragione, non intendano farlo, essi non pos-
sono - a quadro normativo invariato - sostituirsi all’Accademia Nazionale di
Scherma. Tutto ciò ha una rilevante conseguenza in campo penale.

      Evidentemente l’esercizio della professione di maestro o istruttore di
scherma, in mancanza del relativo titolo, integra gli estremi del delitto di cui
all’art. 348 cod. pen. (abusivo esercizio di una professione).

      La condotta di chi poi esibisca i segni distintivi di tale professione (esem-
pio: la tessera dell’ordine professionale) senza averne diritto, integra gli estremi
dell’illecito di cui all’art. 498 primo comma del medesimo codice (usurpazione
di titoli ed onori).

      Se poi si considerasse la qualifica di maestro di scherma quale un titolo
accademico equipollente ad una laurea(38), il trasgressore sarebbe punibile anche
ai sensi del secondo comma del predetto articolo.

      Inoltre: la tutela, oltre che in sede penale e sportiva, potrebbe essere assi-
curata anche in sede giurisdizionale amministrativa (TAR e Consiglio di Stato),
atteso che l’Accademia Nazionale di Scherma di Napoli è l’unico soggetto legit-
timato ad impugnare immediatamente e direttamente un eventuale bando di
esami emesso da un ente diverso a tanto deputato dalla legge statale.

      E tuttavia non si può escludere che i maestri, regolarmente diplomati
presso l’Accademia abbiano essi - uti singuli -azione nei confronti degli “abusi-
vi”(39); non dunque impugnando il bando, ma il titolo conferito in base ad un
esame sostenuto sulla base di un bando contra legem.

(38) - In tal senso ancora CANGELLI, op. cit. passim per la quale la disciplina dell’Accademia
       Nazionale di Scherma sembra assimilabile, per certi versi, a quella dedicata agli enti di istru-
       zione superiore del comparto AFAM, equiparati in tempi relativamente recenti ai percorsi di
       istruzione universitaria, o agli ISEF, istituti questi ultimi che poi hanno dato vita ai corsi di
       laurea in scienze motorie.
       Altra ipotesi, formulata dalla medesima Autrice, è quella dell’assimilazione dell’Accademia di
       Napoli a una authority indipendente.

(39) - È poi ovvio che eventuali controversie sul mancato rilascio del titolo di istruttore e maestro di
       scherma potrebbero essere di competenza del giudice amministrativo. In tal senso CANGELLI,
       op. cit., che si rifà a Consiglio di Stato, sez. 6 sent. 9 luglio 2004, n. 5025 in www.giustamm.it.

                                                                                     215
   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222