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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
A fronte dunque di tale “retrocessione” delle federazioni, la medesima
Studiosa mette in evidenza il fatto che l’Accademia Nazionale di Scherma -
paradossalmente se si vuole - sia fortemente “sospetta” di avere natura pubbli-
cistica, come desumibile dalla forma e dal procedimento della sua istituzione e
dal rilievo (pubblicistico appunto) delle sue finalità.
Tale rilievo pubblico, per altro, sembra caratterizzare, non solo, il momen-
to genetico dell’ente (cui venivano attribuite funzioni, addirittura paramilitari),
ma anche la sua vita successiva e la sua attuale esistenza, attesa, da un lato, la
sua autonomia organizzativa, dall’altro, la indubbia (e già ricordata) potestà nor-
mativa, che si esercita, non solo sul versante interno, ma anche verso l’esterno,
con poteri relativi alle regole per il conferimento del titolo di maestro o istrut-
tore di scherma e la risoluzione di controversie in tema di lesione dell’onore e
della reputazione (giurì d’onore). A ciò accede, naturalmente, l’affidamento (da
parte dello Stato, con riconoscimento in sede europea) di compiti di formazio-
ne ed istruzione.
L’Accademia, dunque, può darsi statuti e regolamenti (come una qualsiasi
struttura associativa), ma può dettare norme vincolanti (nel settore di sua com-
petenza, come è ovvio) anche per i non associati. Invero “i compiti di istruzione
e formazione rappresentano una delle ragioni fondamentali della nascita del-
l’ente e sono espressamente contemplati, sin dalla prima formulazione dello
statuto […], ben prima della nascita della FIS”.
Ma, aggiungiamo per chiarezza noi, tale originario imprinting normativo è
poi stato rinnovato di volta in volta (e comunque mai posto nel nulla) dalle susse-
guenti approvazioni (statali) delle modifiche statutarie che l’ente (per la verità non
molto frequentemente) ha ritenuto di apportare alla sua “carta fondamentale”(31).
E ciò fino al sopraggiungere della normativa di “origine europea”.
Dunque correttamente si è parlato di “primogenitura nella formazione degli
schermitori”, cui va ricollegata una precisa “conseguenza giuridica nell’affida-
mento in via esclusiva alla Accademia Nazionale di Scherma del potere di rila-
sciare il titolo di maestro e di istruttore […]. Tale potere rappresenta, probabil-
mente, il punto di massima distanza tra l’ordinamento della scherma e quello di
(31) - Vedasi precedente nota 25 contenente la trascrizione dei vari provvedimenti legislativi che
hanno riconosciuto le modifiche dello statuto dell’Accademia Nazionale di Scherma.
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