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PROFILI PENALISTICI DELL’ABUSIVO ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
MAESTRO DI SCHERMA
l’ambito del variegato ordinamento sportivo italiano, ordinamento certamente
settoriale, dotato di propria autonomia, che tuttavia deve rispettare la suprema-
zia dell’ordinamento giuridico statale(28).
Ed appunto vari piani normativi (ordinamento sportivo, ordinamento sta-
tale e, come si è visto, ordinamento sovrastatale) si intrecciano nel caso in
esame, dando vita ad una struttura normativa evidentemente “multilivello”(29),
sul versante organizzativo, cui sarà - tuttavia - agevole collegare riflessioni in
ordine al rilievo penalistico dell’abusivo esercizio della professione di maestro
di scherma.
Vale tuttavia la pena di fermarsi a riflettere sul fatto che, mentre, per quel
che riguarda il C.O.N.I., è stata confermata la sua natura di ente pubblico (legge
426/1942, legge 70/1975) il decreto legislativo - cosiddetto Melandri - 242/1999
ha eliminato le federazioni sportive dal novero degli organi del C.O.N.I., favo-
rendone la configurazione in termini privatistici(30).
momenti storici relativi alla nascita, da un lato, dell’Accademia Nazionale di Scherma, dall’altro,
del C.O.N.I. e delle federazioni sportive. La prima, espressione della temperie risorgimentale, i
secondi manifestazione dello spirito autoritario e verticistico del fascismo. Passando quindi
all’esame dell’originario impianto della Costituzione repubblicana, Cangelli ha notato che in essa
lo sport, in quanto attività ludico-culturale, non è neanche preso in considerazione, per poi, tut-
tavia, “ricomparire” nel titolo quinto della Carta fondamentale, come riformato dalla legge cost.
n. 3 del 2001, come materia di competenza concorrente tra Stato e regioni (art. 117 comma
terzo), atteso che al primo compete la normazione di principio, alle seconde quella di dettaglio.
(28) - Ancora una volta CANGELLI, op. cit., pagg. 308-309, note 2 e 5.
(29) - Sulla coesistenza di più ordinamenti giuridici, ovviamente, SANTI ROMANO, L’ordinamento
giuridico, Firenze, 1962 e la successiva elaborazione che, in questa sede, non appare neces-
sario (né opportuno) ricordare.
(30) - La definizione dei rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento statale è stata poi
oggetto di un più recente intervento normativo. La legge 280/2003, con la quale è stato con-
vertito con modificazioni il D.L. 220/2003, ha sancito all’art. 1 che la Repubblica deve favo-
rire l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento
sportivo internazionale, facente capo al Comitato olimpico internazionale, affermando a
complemento di tale statuizione “i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della
Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’or-
dinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordi-
namento sportivo”. La energica affermazione del principio di autonomia non pare del tutto
confermata dall’impianto complessivo della riforma che costruisce il sistema con un marcato
impianto pubblicistico, specie se si pone mente alle soluzioni adottate in materia di conten-
zioso. Così testualmente CANGELLI, op. cit. in nota 7 pagg. 310, 311.
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