Page 207 - Rassegna 4-2016
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PROFILI PENALISTICI DELL’ABUSIVO ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
                                                MAESTRO DI SCHERMA

      Proprio l’origine pre-sportiva della scherma, per altro, caratterizza il percor-
so di formazione e, ancor più, il momento di valutazione tecnico-attitudinale degli
aspiranti professionisti. A differenza di quel che accade per gli altri sport, tali
momenti sono, in parte, esterni alla attività della relativa federazione (F.I.S., fede-
razione italiana scherma) e sono affidati, per legge, a un ente terzo, l’Accademia
Nazionale di Scherma, soggetto ben più antico della federazione (e del C.O.N.I.
comitato olimpico nazionale italiano), in quanto costituto nel lontano 1861, vale
a dire nel momento storico in cui prendeva forma l’unità nazionale.

      L’Accademia nasce indubbiamente come formazione associativa “privata”
e spontanea e in un momento di instabilità “rivoluzionaria” (annessione del
Regno delle Due Sicilie), ma con una evidente vocazione a svolgere una funzio-
ne di pubblica utilità, vale a dire la formazione/istruzione dei battaglioni della
Guardia Nazionale e dunque con la finalità di istruire i comuni cittadini nell’uso
delle armi, allo scopo di difendere il nuovo ordine “borghese”. Non a caso, d’al-
tra parte, la presidenza fu assunta dal gen. Cialdini, luogotenente di Vittorio
Emanuele II (e dunque alter ego del re) per le “province meridionali”.

      Funzione marcatamente pubblicistica le venne però, poi, formalmente
attribuita con il regio decreto 21 novembre 1881, che, da un lato, la elevava a
“corpo morale” (espressione che, all’epoca, equivaleva a “persona giuridica”),
dall’altro, ne approva lo statuto (già deliberato dalla Assemblea generale dell’en-
te nella seduta del 4 luglio 1880), statuto che chiariva che compito precipuo
dell’ente è la pratica e la diffusione della scherma, nonché la formazione della
classe magistrale. Orbene tale risalente fonte normativa è esplicitamente richia-
mata nella direttiva 2005/36/EC, approvata con decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206 (cfr. precedente nota 22), il che consente di affermare - se pur ce
ne fosse bisogno - che esiste una indubbia continuità normativa che “scavalca”
ben due secoli: il diciannovesimo e il ventesimo e che, dal 1880, arriva fino ai
nostri giorni.

      Analizzando più da vicino il regio decreto in questione, si deve rilevare che esso:
      1. conferisce personalità giuridica all’Accademia Nazionale di Scherma;
      2. approvandone lo statuto:
      a) le riconosce (e quindi le assegna) il compito di curare l’esercizio e il per-
fezionamento della scherma (allora di scuola napoletana);

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