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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
Evidentemente si tratta di un reato di pura condotta (non è richiesto even-
to in senso naturalistico), che si consuma - per quel che si è detto - anche con
un comportamento “puntuale”; esso è connotato da dolo generico, essendo
sufficiente la coscienza e volontà di porre in essere atti di esercizio di una pro-
fessione “protetta”, con la consapevolezza di esercitare abusivamente detta
professione.
Secondo i principi generali, poi, l’errore sulla esistenza, sulla portata e sulla
interpretazione delle norme che prevedono condizioni e requisiti per l’esercizio
della professione, non può scusare, trattandosi evidentemente di error juris, vale
a dire di errore su norma integratrice del precetto penale, a meno che non si
tratti di errore inevitabile, il che, sia detto per inciso, sembra, nel nostro caso,
una ipotesi piuttosto peregrina(8).
Peraltro, se pure il delitto in questione è inquadrato tra i delitti dei privati
contro la pubblica amministrazione (libro secondo, titolo secondo, capo secon-
do del codice penale), di talché nessuna efficacia scriminante potrebbe avere il
consenso del soggetto nei cui confronti “l’abusivo” compia atti della professio-
ne, esso è stato ritenuto - sia pure isolatamente - plurioffensivo dalla giurispru-
denza di legittimità(9), atteso che danneggiati ben possono essere anche quei
soggetti pregiudicati dalla violazione della legge penale; proprio perché, ci sem-
bra il caso di precisare, la norma incriminatrice è posta a tutela di interessi dif-
fusi, sia pure incardinati in capo alla pubblica amministrazione.
La ratio del divieto è intuitiva: per ragioni di sicurezza, di igiene, di salute,
di ordine pubblico, è necessario che determinate professioni siano esercitate
solo da chi sia stato ritenuto idoneo a tanto; tale idoneità è attestata dalla pre-
scritta abilitazione amministrativa(10).
(8) - Sul punto, Contieri, op. cit., pagg. 609 ss., in giurisprudenza. Cass. Sez. 6, 10 novembre 2009,
n. 47028, Trombetta, rv, 245305, Cass. Sez. 6, 6 dicembre 1996, n. 1632, Manzi, rv 208115,
Cass. Sez. 2, Magaddino cit., Cass. Sez. 6, 2 dicembre 1985, Murgia, rv 172441; sull’errore ine-
vitabile, oltre ovviamente a Corte cost. n. 368 del 1988, vedasi, in tema, Cass. Sez. 6, 22 giugno
2011, n. 43646, S., rv 251044, Cass. Sez. 6, Monticelli cit.
(9) - Cass. Sez. 5, 18 novembre 2004 n. 3996, Gaglianò e altro, rv 230430 ha ammesso, in via ipo-
tetica, costituzione di parte civile, nonché Cass. Sez. 6, Monticelli cit. che ha ammesso come
parti civili le associazioni di categoria, contra: Cass. Sez. 6, 18 ottobre 1988, n. 12785, Lupi, rv
180032, Cass. Sez. 2, 12 ottobre 2000, n. 11078, Zagami, rv 217399.
(10) - Cass. Sez. 6, 18 aprile 2007, n. 17203, Po in proc. Iannuzzi e altro, rv 236425.
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