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IL TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE EX ART. 346 BIS C.P.: UNA “GEMELLA ETEROZIGOTE”
pubblico funzionario(52).
In particolare, se con riguardo alla posizione di chi dà o promette denaro
o altro vantaggio patrimoniale di cui al comma secondo dell’art. 346-bis cod.
pen. si è indubbiamente in presenza di una nuova incriminazione, atteso che la
fattispecie “sorella” di millantato credito non contempla la punibilità del sog-
getto passivo ingannato dall’iniziativa dell’agente (neppure quando quest’ultima
provenga dal primo)(53), la questione risulta senz’altro più complessa in relazione
alla condotta di chi fa dare o promettere il denaro o altro vantaggio patrimonia-
le, tanto nella ipotesi base di cui al comma primo quanto in quella aggravata di
cui al terzo comma della norma.
Difatti, nonostante sembrerebbe trattarsi ictu oculi anche in tal caso, di una
nuova incriminazione ex art. 2, comma 1 cod. pen. alla luce del tipizzato requi-
sito di effettività/esistenza delle relazioni di cui all’art. 346-bis cod. pen., tutta-
via, come si è già avuto modo di evidenziare, l’esistenza di un orientamento giu-
risprudenziale di tipo dilatativo che ritiene integrato il millantato credito anche
nell’ipotesi in cui l’asserita influenza vantata dall’agente presso il pubblico fun-
zionario sia realmente esistente, per quanto artatamente ingigantita, potrebbe
indurre ad una diversa conclusione, vale a dire nella direzione di una continuità
normativa tra il vecchio e il nuovo assetto legale, con la conseguente applicabi-
lità ai fatti commessi prima della cosiddetta “Legge Severino” delle pene previ-
ste dal traffico di influenze, in quanto più favorevoli ex art. 2, comma 4, cod.
pen.
Sul punto, non può non sottacersi che la prassi giurisprudenziale ora indi-
cata abbia, senza alcun dubbio, carattere analogico in malam partem e che, invero,
proprio «il riconoscimento legale della rilevanza penale del mercanteggiamento
di un’influenza esistente», per quanto “ratificante” un pregresso orientamento
ermeneutico, «ne riconosce, implicitamente, la natura discorsiva della tipicità
dell’art. 346 cod. pen.»(54).
(52) - Così, G. CONSULICH, Millantato credito e traffico di influenze illecite, cit., 633.
(53) - In tal senso, G. CONSULICH, ult. op. cit., 633; PISA, Il “nuovo” delitto di traffico di influenze, cit.,
37; G. CASARTELLI, A. PAPI ROSSI, Le misure anticorruzione, cit., 151.
(54) - Così, G. CONSULICH, ult. op.cit., 634; BALBI, Alcune osservazioni in tema di riforma dei delitti contro
la pubblica amministrazione, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 15.10.2012, 7. Contra, E.
DOLCINI, F. VIGANÒ, Sulla riforma in cantiere dei delitti di corruzione, cit., 2012, 242; V. MAIELLO,
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