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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
Il rinvio ad altra fonte normativa è palese, atteso che esso punisce “chiun-
que abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale
abilitazione dello Stato”.
Dunque si dà per certa la sussistenza di altre norme giuridiche al cui
rispetto l’esercizio di determinate professioni è subordinato; tali norme vengo-
no, in tal modo, recepite nel precetto penale, integrandolo.
E se il concetto di professione può certamente essere inteso in base alla
accezione che comunemente si dà a tale parola (e dunque come l’esercizio abi-
tuale di una attività - intellettuale o materiale - a scopo di guadagno, cfr.
Gabrielli, Grande dizionario illustrato della lingua italiana), ben più impegnativo
è il riferimento alla “speciale” abilitazione da parte dello Stato. D’altra parte,
non è dubbio che la norma incriminatrice abbia voluto far rinvio proprio alle
norme che prevedono e regolamentano talune professioni, per il cui esercizio
necessita - appunto - il placet dell’autorità statale. È dunque necessario un “pre-
supposto normativo […] vale a dire l’esistenza di altre norme che qualifichino
l’attività come professione e prescrivano una speciale abilitazione dello Stato
pel suo esercizio […] Questo concetto del genere professione non è ristretto
alla specie della professione liberale”(2).
Il termine abilitazione sembra utilizzato in senso proprio dal legislatore
penale, posto che, secondo la migliore dottrina amministrativistica(3), mentre i
provvedimenti autorizzativi consistono nel consentire l’attività di cui trattasi,
sulla base di una valutazione discrezionale circa la rispondenza delle particolari
condizioni previste dalla legge all’interesse pubblico che è causa dell’attribuzio-
ne della potestà autorizzatoria, i provvedimenti abilitativi consistono nel con-
sentire l’attività di cui trattasi sulla base di un riscontro di carattere tecnico circa
la sussistenza di requisiti di idoneità richiesti dalla legge; essi pertanto presup-
professioni, arti o mestieri, in ENC. DEL DIR., XV, Milano, 1966 pagg. 606 ss; PANNAIN, Brevi note sul-
l’esercizio abusivo della professione, in ARCH. PEN., 1964, II, pagg. 434 ss.; ANTOLISEI, op. cit., parte
speciale, II, Milano, pag. 692; MAGGIORE, Diritto penale, II, Bologna, 1950, pag. 228; GUADAGNO,
Manuale di diritto penale, Roma, 1962, pag. 587; MANZINI, Esercizio abusivo di professioni, in ANN.
DIR.PROC.PEN., 1934, pagg. 742 ss.
(2) - CONTIERI, op. cit. Sul punto vedasi anche Corte cost., ord. 169 del 1983 che ha ritenuto non vio-
lato il principio di tassatività con riferimento alla fattispecie in questione per il fatto che l’eserci-
zio della professione sia definito attraverso il rinvio alle norme di legge vigenti in materia.
(3) - SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, vol. I, XV, Napoli, 1989, pagg. 625-626.
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