Page 204 - Rassegna 4-2016
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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI

      Altrettanto ovvio che l’aspirante dovrà essere esaminato e valutato da una
commissione i cui componenti - siano essi stessi, a loro volta, in possesso o
meno dei predetti requisiti - siano comunque in grado di valutare tanto i curricula
dei candidati quanto le performance che loro vengano richieste. Si tratterà dunque
di un esame (eventualmente anche per titoli), all’esito del quale dovrà essere
emesso un giudizio di idoneità/inidoneità all’esercizio di quella determinata
professione. Va da sé, poi, che non si deve confondere l’esito dell’esame/valu-
tazione con la documentazione dello stesso e tantomeno con le conseguenti
attività attestative che ne possano (o debbano) conseguire. Si intende far riferi-
mento, ovviamente, alla iscrizione del soggetto abilitato in un apposito albo
professionale, sempre che esso esista.

      Si tratta, invero, di due piani e di due provvedimenti diversi, i quali nor-
malmente si pongono in successione tra loro: l’abilitazione - come sopra defi-
nita - mira a valutare l’idoneità tecnica del soggetto per legittimarlo all’esercizio
di una professione e costituisce, di norma, ma non sempre, il presupposto per
il provvedimento di iscrizione in un apposito albo; tale atto amministrativo
appartiene alla categoria dei provvedimenti creativi di status e presuppone l’ac-
certamento dell’avvenuto conseguimento del provvedimento abilitativo(16).

      Tuttavia non è, evidentemente, l’inserimento del soggetto nell’albo ciò che
lo legittima all’esercizio della professione, quanto, piuttosto, il superamento del-
l’esame che detto inserimento consente. E dunque, se un soggetto, pur avendo
superato la prova di abilitazione, non risulti, per qualsiasi motivo, inserito nell’al-
bo professionale, dal punto di vista strettamente penalistico potrà esercitare la
professione “protetta” senza commettere il reato de quo. Il discorso - ovviamente
- vale, a maggior ragione, se l’albo non sia stato o non sia stato ancora istituito.

      L’art. 348 cod. pen., d’altra parte, non fa alcuna menzione dell’albo profes-
sionale, riferendosi unicamente, come si è detto, alle professioni per le quali “è
richiesta una speciale abilitazione dello Stato”. Che poi esista (oppure no) un
albo degli abilitati è tutt’altra questione. Tanto ciò è vero che la giurisprudenza è
stata chiamata a pronunziarsi anche in merito a professioni che non sono rispec-
chiate in alcun albo, quale quella dei tatuatori. In merito essa si è limitata a rile-
vare che la pratica del tatuaggio non è riconducibile tra le attività proprie della

(16) - Sandulli, Manuale, cit., p. 619.

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