Page 201 - Rassegna 4-2016
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PROFILI PENALISTICI DELL’ABUSIVO ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
                                                MAESTRO DI SCHERMA

pongono sempre un accertamento o una valutazione tecnica e non scelte
discrezionali. Autorizzazione e abilitazione, infatti, appartengono entrambi alla
categoria dei provvedimenti con funzione permissiva, quella cioè di consentire
- previo riscontro della mancanza di ragioni di contrasto con le esigenze di inte-
resse pubblico di volta in volta avute di mira dal legislatore - l’esercizio di deter-
minate attività inerenti a preesistenti diritti dei soggetti interessati. Più specifi-
camente, dunque, l’abilitazione è quel provvedimento amministrativo che, pre-
vio accertamento della idoneità tecnica dell’interessato, rimuove un limite
(posto a tutela del pubblico interesse) all’esercizio di un diritto di esercitare una
professione(4).

      Essa è dunque da intendersi come il provvedimento con il quale la autorità
competente, verificata la preparazione tecnica, attitudinale e morale del richie-
dente, lo faculta, attestandone la idoneità, all’esercizio di una determinata attività
(professionale). Il rinvio della norma penale in bianco è allora, evidentemente, ai
corpora normativi emanati (o che, di volta in volta, saranno emanati) per abilitare
all’esercizio di una determinata professione. Conseguentemente l’elemento
oggettivo del reato ex art. 348 cod. pen. consiste nell’esercitare la professione
pur in mancanza della prescritta abilitazione; e, benché, come si è visto, il con-
cetto di “esercizio” sembra implicare, vulgo, una qualche abitualità della condotta,
la giurisprudenza di legittimità, per la integrazione del predetto elemento ogget-
tivo del delitto in questione, ritiene niente affatto necessario il compimento rei-
terato di una serie di atti e, a ben vedere, neanche il fine di lucro(5).

      Sicché si può affermare che si ha esercizio arbitrario di una professione
anche se il soggetto agisca non abitualmente ed eventualmente “da amatore”(6).

      Secondo la ricordata giurisprudenza, poi, integra la condotta de qua, non
solo il compimento di atti riservati expressis verbis ai soggetti abilitati, ma anche
il compimento di atti strumentalmente connessi ai primi(7).

(4) - SANDULLI, Abilitazioni, autorizzazioni, licenze, in Studi in onore di Francesco Messineo per il suo
      35esimo anno di insegnamento, III, Milano, 1959, pagg. 351 ss. In giurisprudenza: Cass. Sez. 6,
      19 aprile 2016, Bordi, rv 266746, Cass. Sez. 2, 22 agosto 2000, n. 10816, Magaddino, rv 217219.

(5) - Cass. Sez. 6, 11 dicembre 1979 n. 3732, Gennuso, rv 144692.
(6) - ANTOLISEI, op. cit., pagg. 406 ss, MANZINI, op. cit., pag. 624, DEL PINO, Diritto penale, parte

      speciale, Napoli, 2014, pag. 387.
(7) - Cass. Sez. 6, 8 ottobre 2002, n. 49, Notaristefano, rv 223215.

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