Page 205 - Rassegna 4-2016
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PROFILI PENALISTICI DELL’ABUSIVO ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
                                                MAESTRO DI SCHERMA

professione medica o delle sue arti ausiliarie, traendone la conseguenza che
l’esercizio della medesima non può configurare il reato di cui all’art. 348 cod.
pen(17). Dunque la ratio decidendi non si è incentrata sulla inesistenza di unalbo
dei tatuatori, circostanza, evidentemente, ritenuta indifferente, quanto piuttosto
sulla non riconducibilità del tatuaggio ad alcuna disciplina medica. In tal senso,
d’altra parte, si è espressa autorevole Dottrina(18), rilevando che le leggi profes-
sionali distinguono tra abilitazione e iscrizione all’albo e l’art. 348 cod. pen. fa
riferimento solo all’abilitazione. Dunque è la sua mancanza (non la omessa iscri-
zione nell’albo) ciò che costituisce presupposto del delitto di abusivo esercizio di
una professione. D’altronde “abilitazione e iscrizione all’albo sono aspetti sepa-
rati, intesi a togliere limiti diversi all’esercizio del diritto di esercitare la professio-
ne, ristretta, come è l’abilitazione, nella valutazione dell’idoneità tecnica, mentre
l’iscrizione nell’albo è prescritta a protezione di eterogenei interessi pubblici
d’ordine generale o particolare”(19). La prova a contrario può ricavarsi, ad esem-
pio, dal dettato dell’art. 3 della legge 8 marzo 1991, n. 81, che esplicitamente
afferma che “l’esercizio della professione di maestro di sci è subordinata alla
iscrizione in appositi albi professionali regionali, tenuti, sotto la vigilanza della
regione dal rispettivo collegio regionale dei maestri di sci di cui all’art. 13”.

      Per esplicito dettato normativo, dunque, (solo) nel caso in questione e in
casi del tutto analoghi l’inserimento nell’albo (consentito a seguito del conse-
guimento della abilitazione) ha efficacia costitutiva per il legittimo esercizio
della professione. Ma, in linea generale, viceversa, l’albo professionale(20) va con-
siderato un mero documento, accessibile al pubblico, contenente l’elenco di una
determinata categoria di professionisti.

(17) - Cass. Sez. 6, 29 maggio 1976, n. 2077, Pellerito, rv 205890.
(18) - LEVI, Delitti contro la pubblica amministrazione, in Trattato di diritto penale, coord. da FLORIAN,

       Milano, 1935, pag. 459, contra MANZINI, op. cit. pag. 744.
(19) - CONTIERI, op. cit., pag. 608.
(20) - Regolato, come è noto, dagli artt. 2229 cod, civ. 61 cod. proc civ., dagli artt. 13-27 disp. att.

       cod. proc. civ. e previsto dall’art. 221 cod. proc. pen. e dagli artt. 67-69 disp. att. cod. proc.
       pen., nonché dalla legge. 25 aprile 1938 n. 897, nonché dal D. lsvo LGT 23 novembre 1944
       n. 382. Al proposito è il caso di notare che l’Accademia Nazionale di Scherma, naturalmente
       conserva un elenco ufficiale di coloro che hanno ottenuto, dal 1880 ad oggi, il titolo di mae-
       stro (così come conserva la relativa documentazione, quale statini, verbali ecc.). Ben potreb-
       be, con apposito provvedimento ministeriale, tale elenco essere qualificato “albo”.

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