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PROFILI PENALISTICI DELL’ABUSIVO ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
MAESTRO DI SCHERMA
Così, ad esempio, in campo medico, è stata giudicata abusiva la attività del-
l’infermiere che esegua iniezioni endovenose riservate al medico(11); si è poi rite-
nuto che commetta il reato in questione chi, non essendo laureato in medicina,
serciti la agopuntura(12), ovvero l’odontotecnico che si sostituisca al medico den-
tista(13).
In tutt’altro settore si è opinato fosse integrato il delitto in questione nella
condotta del geometra che rediga e sottoscriva un progetto, dirigendo poi i
lavori per la realizzazione di un fabbricato in cemento armato (che non sia di
modeste dimensioni), attività riservata all’ingegnere(14), ovvero nell’operato,
sempre del geometra, che proceda al restauro conservativo di un edificio sotto-
posto a vincolo storico-artistico(15).
Molto varia e articolata è la casistica, ma, per i fini che questo scritto si
propone, non sembra indispensabile ulteriormente illustrarla.
2. La speciale autorizzazione e la irrilevanza penale dell’inserimento
nell’albo professionale
Avvicinandoci ora al tema centrale della nostra trattazione, deve essere
affrontata la questione della modalità di rilascio della abilitazione e della sua
successiva documentazione.
Ebbene non può esser dubbio che, dovendo poggiare il provvedimento
amministrativo in questione su di una valutazione tecnica di idoneità, il soggetto
aspirante alla abilitazione dovrà dare prova di possedere i requisiti (tecnici,
appunto e, se del caso, morali) di preparazione, esperienza e capacità che pos-
sano renderlo meritevole della ammissione nel novero delle persone autorizzate
a quel tipo di attività.
(11) - Cass. Sez. 2, 24 marzo 1970, n. 721, Di Pino, rv 116923.
(12) - Cass. Sez. 6, 6 aprile 1982, n. 7176, De Carolis, rv 154696.
(13) - Cass. Sez. 6, 21 ottobre 2008, n. 44098, Bortolotto, rv 242367.
(14) - Cass sez. 6, 10 ottobre 1995, n. 1147, PG in proc. Caruso, rv 203699; vedasi anche Corte
cost. n. 199 del 1993.
(15) - Cass sez. 6, 13 dicembre 1994, n. 1545, Lombardini, rv 200541, atteso che l’art. 52 del RD
2537/25 riserva agli architetti tale attività.
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