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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
Del resto, quella suggerita sembra essere l’unica lettura ragionevole se si
considera che, argomentando diversamente(32), si verrebbe a creare un ingiusti-
ficato scompenso di disciplina che ne renderebbe estremamente difficile una
ricostruzione in termini di ponderatezza, soprattutto alla luce del corrisponden-
te trattamento sanzionatorio che, in tal modo, sarebbe per il mediatore incom-
prensibilmente più favorevole.
Al riguardo, ciò che sembra trasparire dall’inedito impianto normativo è,
a dire il vero, proprio un apprezzabile equilibrio risultante dalla stessa definizio-
ne dei rapporti tra la fattispecie in parola ed il delitto di millantato credito -
ricondotto al suo «alveo naturale»(33) - nei quali si reputa che risieda la corretta
chiave di lettura della differente cornice edittale.
Difatti, nonostante vi siano taluni profili di similarità strutturale, se è vero
che nella discrepanza tra reale e dichiarato risiede la cifra connotativa del mil-
lantato credito, mentre è l’effettività (rectius esistenza) della relazione prospettata
al privato dal trafficante di influenze quella dell’art. 346- bis cod. pen.(34), altret-
tanto fondato appare ritenere che ancor prima, un ulteriore elemento di diffe-
renziazione vada rinvenuto nell’oggettività giuridica delle due figure di reato.
In particolare, mentre nel traffico di influenze illecite siamo in presenza di
una fattispecie che assicura una tutela anticipata dei beni del buon andamento
e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, diverso è il campo di inciden-
za del millantato credito che presenta, invero, carattere plurioffensivo, tale da
intaccare il prestigio della pubblica amministrazione medesima e, altresì, la libe-
ra determinazione del soggetto passivo del reato(35).
Sotto tale profilo, seppur con le specificazioni di cui sopra, appare evi-
dente che in tale ultima ipotesi la cornice edittale prevista risulta “giustifica-
ta”, peraltro in una dimensione di conciliazione, alla luce del principio di
(32) - Contra, E. DOLCINI, F. VIGANÒ, Sulla riforma in cantiere dei delitti di corruzione, cit., 241 e ss; G.
CASARTELLI, A. PAPI ROSSI, Le misure anticorruzione, cit., 144 e ss.. G. LOSAPPIO, Millantato cre-
dito e traffico di influenze illecite. Rapporti diacronici e sincronici, cit., passim.
(33) - Così, P. SEVERINO, ult. op.cit., 7.
(34) - G. CONSULICH, ult. op. cit., 628 e ss.; G.FIANDACA, E. MUSCO, La recente riforma dei reati contro
la pubblica amministrazione. Addenda a Diritto penale. Parte speciale, I, Bologna, 2013, 23 e ss; Cass.
pen., Sez. VI, 18.4.2013, in CED n. 254.729.
(35) - Così, per tutti, P. SEVERINO, La nuova legge anticorruzione, cit., 7.
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