Page 189 - Rassegna 4-2016
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IL TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE EX ART. 346 BIS C.P.: UNA “GEMELLA ETEROZIGOTE”

      Più precisamente, la linea di demarcazione con le lecite attività di influenza
sul decisore pubblico, è tracciata, al di là dei requisiti di antigiuridicità speciale
contenuti nella fattispecie, dal chiaro riferimento - quale, appunto, contenuto
della mediazione - a un atto contrario al dovere d’ufficio. «Tale elemento com-
porta simmetricamente la limitazione, nell’inciso iniziale, del richiamo alle figu-
re di corruzione propria e in atti giudiziari»(20).

      Sempre con riferimento alle avvenute interazioni con le previsioni inter-
nazionali in materia, appare opportuno precisare che nonostante queste ultime,
ed in particolare la Convenzione di Merida - prevedessero un esplicito riferi-
mento a una influenza del mediatore “reale o supposta”, il mancato recepimen-
to di tale equiparazione nell’attuale addentellato normativo non può che essere
valutato come il frutto di una consapevole scelta finale che concorre a definire
con maggiore chiarezza l’ambito di operatività del delitto di millantato credito,
fino ad oggi illegittimamente dilatato(21).

      Se, infatti, da un punto di vista strettamente lessicale non sembrava potersi
dubitare che il termine millantare esprimesse l’idea dell’inganno o dell’imbro-
glio, non sono mancate - come ormai è discutibile prassi - concezioni notevol-
mente più late (rectius analogiche) del millantato credito consideranti del tutto
ininfluenti, ai fini dell’integrazione della fattispecie, la circostanza che la vanteria
fosse o meno fondata, ritenendo configurabile il reato anche qualora le relazioni
millantate esistessero effettivamente e fosse provata la loro efficacia presso il
pubblico ufficiale(22).

(20) - Così, P. SEVERINO, La nuova legge anticorruzione, cit., 7.
(21) - In senso critico rispetto a tale scelta, E. DOLCINI, F. VIGANÒ, Sulla riforma in cantiere dei

       delitti di corruzione, cit., 240 e ss., i quali rilevano - quanto alla permanenza fianco a fianco
       delle due norme - problemi di congruità del trattamento sanzionatorio tra le due fattispe-
       cie considerate sistematicamente in rapporto alla gravità della condotta rispettivamente
       perseguita e con riguardo alla effettiva punibilità del soggetto che dà o promette l’utilità
       al mediatore versando in una situazione a metà strada tra la millanteria e l’effettiva possi-
       bilità di sfruttare relazioni esistenti. Nello stesso senso, D. PULITANÒ, La novella in materia
       di corruzione, in CASS, PEN., 2012, suppl. al vol. n. 11, 13 e ss.; G. BALBI, Alcune osservazioni
       in tema di riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione, in DIR. PEN. CONT., 2012, 7 e ss.
       Si limita a illustrare la scelta opera dal legislatore, G. CASARTELLI, A. PAPI ROSSI, Le misure
       anticorruzione, cit., 142.
(22) - Sul punto, si rinvia alla nota n. 9 del presente contributo.

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