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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
risce nel codice Rocco ad opera della legge 6 novembre 2012, n. 190(2), (cosiddetta
Legge Severino) nell’ambito di una normativa organica tesa a implementare l’ap-
parato preventivo e repressivo contro la corruzione e l’illegalità nella pubblica
amministrazione, costituendo un concreto segnale di fermezza in un momento
storico di forte crisi di valori e ideali(3).
Frutto di un lungo ed articolato procedimento legislativo(4), l’introduzione
della nuova disposizione normativa all’interno del codice penale(5), ed in parti-
colare nel Capo II relativo ai “Delitti dei privati contro la Pubblica
Amministrazione”, ed in rapporto di immediata successione topografica rispet-
to all’“antagonista”(6) ipotesi di millantato credito di cui all’art. 346 c.p., affonda
le proprie radici, ancor prima che in esigenze di tipo giuridico in senso stretto,
in emergenze di politica criminale risultanti da una evidente insufficienza di
sistema, anche alla luce di un’analisi di tipo comparatistica(7).
(2) - Pubblicata in G. U. n. 265 del 13 novembre 2012. In particolare, art. 1, comma 75, lett. r), l. 6
novembre 2012, n. 190.
(3) - Così, G. CASARTELLI, A. PAPI ROSSI, Le misure anticorruzione, Legge 6 novembre 2012, n. 190,
Torino, 2013, passim.
(4) - Evidenzia tale aspetto, fra gli altri, P. PISA, Il “nuovo” delitto di traffico di influenze, in DIR. PEN, E
PROC., 35; S. SEMINARA, Il delitto di concussione, supra.
(5) - Sull’opportunità di regolare, comunque, i contatti di soggetti terzi con la P.A. e le attività gergal-
mente definite “lobbystiche”, si veda, fra gli altri, G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, Parte spe-
ciale, I, V ed., Addenda, La recente riforma dei reati contro la pubblica amministrazione, Bologna, 2013, 21
e ss.; D. BRUNELLI, Le disposizioni penali nella legge contro la corruzione: un primo commento, in www.fede-
ralismi.it, passim; P. SEVERINO, La nuova legge anticorruzione, in DIR. PEN. E PROC., 2013, 11 e ss.
(6) - Così, F. PRETE, Prime riflessioni sul reato di traffico di influenze illecite ( art. 346-bis c.p.), in www.dirit-
topenalecontemporaneo.it, 2012, 2.
(7) - A titolo esemplificativo, il 4 luglio 1889 venne inserito nel Code Pénal francese il trafic d’influence,
modificato poi nel 1943 e disciplinato oggi all’art. 433-2 così come modificato con legge n.
1117 del 2013. Analogamente, sempre nel 1889, in Gran Bretagna fu emendato il Public bodies
Corrupt Practices Act comprensivo di una previsione espressa in tema di traffico di influenza
(influence peddling), sostituito, a partire dal 1 luglio del 2011, dal Bribery Act, contenente una più
compiuta definizione del reato in oggetto. Così come, il Código Penal spagnolo del 1995 preve-
de un capito denominato “del trafico de influencias” contemplando ben tre fattispecie ( art. 428-
431), e punendo - come in Francia - il traffico di influenze illecite sia nella forma antecedente
che in quella susseguente. In tal senso, LO GIUDICE, I delitti di corruzione: approdi giurisprudenziali
e prospettive di riforma, in www.ildirittoamministrativo.it, 2015, 16 e ss.. Per una disamina dei prin-
cipali strumenti internazionali di prevenzione alla corruzione si veda, A. DI MARTINO, Le sol-
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