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IL TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE EX ART. 346 BIS C.P.: UNA “GEMELLA ETEROZIGOTE”

vamente, per effetto della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzio-
ne del 31 ottobre 2003(13) (cosiddetta Convenzione di Merida) e ratificata
dall’Italia con legge 3 agosto 2009, n. 116, certamente, più specifica e puntuale
nella descrizione del fatto tipico.

      Al riguardo, appaiono opportune talune riflessioni di carattere preliminare
che, come si avrà modo di evidenziare nel prosieguo, sono state accolte nella
versione definitiva - oggi vigente - dell’art. 346 bis cod. pen., dopo una prima
stesura in cui l’area di incriminazione risultava più ampia.

      Più precisamente, nel ritenere già meritevoli di sanzione penale condotte
che si connotano come funzionali e preparatorie all’effettiva conclusione di
accordi corruttivi, diversamente dalla Convenzione del Consiglio d’Europa, la
Convenzione di Merida è esplicita nel prevedere, quale elemento essenziale
della nuova fattispecie, la finalizzazione dell’accordo ad “ottenere un indebito
vantaggio da un’amministrazione o da un’autorità pubblica dello Stato parte”;
con ciò ulteriormente specificando il carattere illecito dell’influenza esercitata
sul pubblico ufficiale e, di conseguenza, il carattere indebito della remunerazione
offerta o promessa al mediatore(14).

      In altri termini, con ciò si vuole significare che, la Convenzione in parola,
ed in particolare l’articolo 18 della medesima, intende limitare la rilevanza pena-
le delle condotte di intermediazione con i pubblici ufficiali, soltanto nei casi in
cui il mediatore offra di esercitare la propria influenza per ottenere dalla pub-
blica autorità un risultato contra legem, che si traduce in un indebito vantaggio per
il soggetto che si è affidato agli uffici del mediatore stesso.

(13) - In particolare, l’art. 18 prescrive agli Stati parte di esaminare l’adozione di misure legislative
       necessarie a «conferire il carattere di illecito penale, quando tali atti sono stati commessi intenzionalmente:
       a) al fatto di promettere, offrire o concedere a un pubblico ufficiale o ad ogni altra persona, direttamente o
       indirettamente, un indebito vantaggio affinché detto ufficiale o detta persona abusi della sua influenza reale
       o supposta, al fine di ottenere da un’amministrazione o da un’autorità pubblica dello Stato parte un indebito
       vantaggio per l’istigatore iniziale di tale atto o per ogni altra persona; b) al fatto, per un pubblico ufficiale o
       per ogni altra persona, di sollecitare o di accettare, direttamente o indirettamente, per sé o per un’altra persona
       al fine di abusare della sua influenza reale o supposta per ottenere un indebito vantaggio da un’amministra-
       zione o da un’autorità pubblica dello Stato parte». Sul tema, cfr. E. DOLCINI, F. VIGANÒ, Sulla rifor-
       ma in cantiere dei delitti di corruzione, in DIR. PEN. CONT., 2012, 1, 238 e ss.

(14) - In tal senso, si veda, S. SPADARO, A. PASTORE, Legge anticorruzione ( l. 6 novembre 2012, n. 190),
       in IL PENALISTA, Milano, 2012, 58.

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