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IL TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE EX ART. 346 BIS C.P.: UNA “GEMELLA ETEROZIGOTE”
ricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri,
denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione
illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio ovvero per
remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio
o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio».
La stessa pena si applica, secondo quanto prevede il comma secondo della
nuova disposizione, anche alla “controparte” del trafficante di influenze, vale a
dire «a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale»,
configurandosi, in tal modo, come un reato plurisoggettivo proprio; mentre la
pena è aumentata dal terzo comma «se il soggetto che indebitamente fa dare o
promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qua-
lifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio».
Infine, rispettivamente in forza del comma quarto e quinto, le previste
pene «sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio
di attività giudiziarie», e sono invece diminuite «se i fatti sono di particolare
tenuità».
Venendo ad una più specifica esegesi della norma, risulta di immediata
comprensione il significato della clausola di sussidiarietà iniziale - che individua
un presupposto del fatto costruito negativamente(29) - finalizzata a definire l’area
di insediamento della fattispecie, in favore del principio del ne bis in idem sostan-
ziale(30).
Difatti, appare opportuno sottolineare come la volontà del legislatore di
conferire alla nuova incriminazione una funzione residuale di “chiusura del
sistema”, nei casi in cui non siano applicabili le fattispecie di cui agli artt. 319 e
319 ter cod. pen., non sia stata tanto quella di tipizzare autonomamente la con-
dotta del mediatore nella corruzione, quanto piuttosto quella di punire condot-
te prodromiche alla corruzione medesima nei casi in cui l’accordo corruttivo
non si perfezioni(31).
(29) - In tal senso si veda G. ANDREAZZA, L. PISTORELLI nella Relazione sulla riforma dei delitti contro
la P. A., redatta per l’Ufficio del Massimario presso la Corte di Cassazione; G. CONSULICH,
Millantato credito e traffico di influenze illecite, cit., 631.
(30) - Così, G. CONSULICH, Millantato credito e traffico di influenze illecite, cit., 631.
(31) - Così, Rel. n. III/11/12, 23.
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