Page 188 - Rassegna 4-2016
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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI

      Una considerazione, quest’ultima, di particolare rilevanza se si volge lo
sguardo al travagliato iter legislativo della norma. Difatti, una simile costruzione
della fattispecie - che, come già rilevato, è stata accolta nella versione vigente
della norma, dopo una prima stesura in cui l’area di incriminazione risultava più
ampia ed andava a colpire anche i casi in cui il mediatore riceveva una remune-
razione per esercitare la sua influenza al fine di ottenere dal pubblico ufficiale
un atto conforme ai dovere d’ufficio -, sembra muoversi nella apprezzabile otti-
ca di arginare il rischio che l’elevato tasso di anticipazione della tutela porti a
una eccessiva «smaterializzazione della fattispecie»(15), rendendo oltremodo sfu-
mati i profili di offesa del bene giuridico tutelato(16).

      Una simile lettura della norma sembrerebbe, del resto, confermata dalla
scelta del legislatore di escludere la corruzione per l’esercizio della funzione -
che nell’intento della riforma è appunto svincolata dal compimento di un atto
d’ufficio determinato - dal novero dei delitti presi in considerazione dalla clau-
sola di sussidiarietà inserita nell’incipit della fattispecie(17).

      In altri termini, la riscontrata centralità attribuita all’atto amministrativo
oggetto dell’accordo, si ritiene che possa collocarsi nell’ambito di quegli indica-
tori di tipicità che sono stati introdotti al fine di superare possibili dubbi sulla
determinatezza della formulazione della fattispecie(18) nonché, a fronte dell’ec-
cessiva discrezionalità giudiziaria, a scongiurare il rischio di incriminazioni non
lesive di beni giuridici penalmente rilevanti e, talvolta, persino sprovviste di con-
notati di illiceità.

      Sotto tale profilo, pertanto, si intende evidenziare come «la tipicità della
norma sia assicurata proprio dall’ancoraggio della mediazione illecita al compi-
mento da parte del pubblico agente - che si muove sullo sfondo dell’incriminazio-
ne - di un atto contrario all’ufficio o all’omissione o al ritardo del suo ufficio»(19).

(15) - Così, I. MERENDA, Il traffico di influenze illecite: nuova fattispecie e nuovi interrogativi, in www.diritto-
       penalecontemporaneo.it, 2013, 7; S. SEMINARA, La riforma dei reati di corruzione e concussione come
       problema giuridico e culturale, in DIR. PEN PROC., n. 10, 2012, 1236 e ss.

(16) - Sul punto, Cass. pen., Sez. VI, 12.3.2013, n. 11808, in CASS. PEN., 2013; I. MERENDA, ult. op. cit., 7 e ss.
(17) - P. PISA, Il “nuovo” delitto di traffico di influenze, cit., 35.
(18) - Così, P. SEVERINO, La nuova legge anticorruzione, cit., 6.
(19) - Così, P. SEVERINO, La nuova legge anticorruzione, cit., 7.

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