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IL TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE EX ART. 346 BIS C.P.: UNA “GEMELLA ETEROZIGOTE”
offensività in quanto, tenuto conto degli interessi dalla stessa lesi, si determi-
na un accostamento, in questa prospettiva, del millantato credito al genus
della truffa(36).
In altri termini, la ragionevolezza endogena della disciplina così come
ricostruita va ricercata nella esigenza di una interpretazione restrittiva - alla stre-
gua di una ipotesi qualificata di truffa - della fattispecie di cui all’art. 346 cod.
pen.,dalla quale emerge, chiaramente, un quadro sanzionatorio complessivo tut-
t’altro che contraddittorio in quanto riferito a offese rivolte a beni giuridici
diversi(37).
Difatti, a sostegno di tale ultimo assunto, non può non tenersi conto
di una duplice, ancorché connessa, considerazione in ordine alla ratio sotto-
stante all’introduzione della nuova incriminazione di cui all’art. 346 bis cod.
pen.
In particolare, il riferimento è da un lato alla summenzionata esigenza di
mutare il “patologico” scenario ermeneutico tendente a dilatare oltre i fatti di
“pura millanteria” l’ambito di operatività dell’ipotesi di cui all’art. 346 cod. pen.,
da ricondursi, ad oggi, ineludibilmente, alle vicende in cui la relazione del
mediatore con il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio è inesi-
stente.
Dall’altro, proprio tale evidenza, rappresenta un valido ausilio per com-
prendere la non punibilità del destinatario della millanteria a fronte della sotto-
posizione a sanzione penale di chi acquista (o promette di acquistare) una
mediazione illecita in un contesto di credito esistente e correttamente rappre-
sentato dall’acquirente, come oggi stabilisce il secondo comma dell’art. 346-bis
cod. pen.
Proprio l’esistenza (sfruttata) della relazione, non oggetto di inganno in
quanto reale, trasforma il privato da vittima di una truffa speciale in correo di
un reato generatore di un pericolo assai prossimo per il regolare funzionamento
della P.A.(38).
(36) - In tal senso, P. PISA, Il “nuovo” delitto di traffico di influenze, in DIR. PEN. E PROC., 2013, 34.
(37) - Contra, D. PULITANÒ, La novella in materia di corruzione, in CASS. PEN., 2012, suppl. al vol. n. 11,
2012, 13-14.
(38) - Così, G. CONSULICH, Millantato credito e traffico di influenze illecite, 629.
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