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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
Tale previsione, oltre ad assicurare la conformità del nostro ordina-
mento allo standard internazionale in materia, costituisce un approdo inter-
pretativo convalidato proprio dalla clausola di sussidiarietà(39) di cui sopra
che esclude la stessa tipicità del fatto qualora la condotta di mediazione (e
quella di colui che lo “finanzia”) abbia effettivamente esplicato una efficienza
causale nella corruzione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico
servizio(40).
Orbene, con riferimento all’elemento oggettivo del reato, l’art. 346-bis
cod. pen. descrive la condotta incriminata in termini di «far dare o promettere,
a sé o al altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale», ed in una duplice prospet-
tiva: quale «prezzo della propria mediazione illecita» verso il soggetto qualifica-
to oppure, in alternativa, «per remunerarlo».
Entrambi i tipi di mediazione, vale a dire a titolo oneroso e a titolo gratui-
to, sono relazionati «al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o
all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio»; previsione, quest’ultima,
che, come si ha già avuto modo di rammentare, connota in termini ancor più
chiari il carattere illecito dell’influenza e della mediazione, non potendosi, evi-
dentemente, ipotizzarsi un’attività di lecita influenza in relazione al compimen-
to da parte del pubblico ufficiale di atti contra legem(41).
Più dettagliatamente, deve ritenersi, alla luce della estromissione nel testo
vigente del riferimento all’art. 318 cod. pen. previsto, invero, nella versione ori-
ginaria della norma, che il delitto di traffico di influenze possa essere ravvisato
soltanto se la condotta è volta a convincere il destinatario della pressione a
compiere atti contrari ai doveri o ad omettere un atto conforme ai doveri che
incombono sul soggetto qualificato(42), considerando oltretutto che, l’atto con-
trario, «ha una gravità tale da rendere penalmente rilevante anche atti ad esso
preparatori o comunque prodromici»(43), facendo così retroagire fino al traffico
(39) - In termini, P. PISA, Il “nuovo” delitto di traffico di influenze, cit., 35.
(40) - Così, Relazione della Corte di Cassazione, cit., 11 e ss.
(41) - P. PISA, ult. op.cit., 35.
(42) - In tal senso, V. MONGILLO, La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale. Effetti, potenzialità e limiti di
diritto penale “multilivello”, dello Stato nazione alla globalizzazione, Napoli, 2012, 190.
(43) - Così, G. CONSULICH, ult. op. cit., 632.
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