Page 186 - Rassegna 4-2016
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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI

      Dall’altro, specularmente, l’emergere di nuove forme di criminalità che
andavano collocandosi fuori dagli stretti confini del rapporto tra pubblico uffi-
ciale e l’atto dell’ufficio - contraddistinte da un elevato grado di disvalore sociale
oggi come allora - ha consentito di superare la “timidezza” finora mostrata dal
legislatore in materia, tradottasi, con l’intervento legislativo in parola, in una
chiara presa di coraggio finalizzata a colmare un riscontrato vulnus di tutela.

      Non meno pregnante, poi, è la considerazione secondo cui la nuova fatti-
specie di cui all’art. 346 bis c.p. - che rappresenta la novità più significativa della
riforma del 2012 - è risultata, fino a tale momento del tutto estranea alla nostra
tradizione giuridico-penalistica, collocandosi, sotto tale profilo, in una posizio-
ne di discontinuità rispetto a quest’ultima. Difatti, la disposizione incriminatri-
ce, è fortemente “influenzata” dal contesto internazionale(10) di riferimento, dal
momento che è stata introdotta nel nostro ordinamento al fine di adeguare la
normativa penale italiana alle indicazioni provenienti da fonti di diritto interna-
zionale in materia di lotta contro la corruzione(11).

      In particolare, dapprima ad opera del “richiamo” del Consiglio d’Europa
con la Convenzione penale sulla corruzione firmata a Strasburgo il 27 gennaio
1999(12), ratificata dall’Italia solo con la legge 28 giugno 2012, n. 210 e, successi-

(10) - Sulle istanze internazionali e la gestazione parlamentare della riforma, si veda V. MAIELLO, Il
       delitto di traffico di influenze illecite, in LA LEGGE ANTICORRUZIONE. PREVENZIONE REPRESSIONE
       DELLA CORRUZIONE, a cura di B. G. MATTARELLA, M. PELISSERO, Torino, 2013, 420 e ss.

(11) - V. MAIELLO, Il delitto di traffico di influenze illecite, in LA LEGGE ANTICORRUZIONE. PREVENZIONE
       REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE, 420 e ss.; A. DI MARTINO, Le sollecitazioni extranazionali alla
       riforma dei delitti di corruzione, in B. G. MATTARELLA, M. PELISSERO, La legge anticorruzione,
       Torino, 2013, 355 e ss.; P. PISA, Il “nuovo” delitto di traffico d’influenze, cit., 33; F. PRETE, Prime
       riflessioni sul reato di traffico di influenze, cit., 1 e ss.; I. MERENDA, Il traffico di influenze illecite: nuova
       fattispecie e nuovi interrogativi, cit., 1 e ss.; E. DOLCINI, F. VIGANÓ, Sulla riforma in cantiere di delitti
       di corruzione, in DIR. PEN. CONT., 2012, 1, 238 e ss.; G. CASARTELLI, A. PAPI ROSSI, ult. op. cit.,
       142 e ss.; G. CONSULICH, ult. op. cit., 623.

(12) - Si tratta, in particolare, l’art. 12 prevede che « ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di
       altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformità al proprio diritto interno
       quando l’atto è stato commesso intenzionalmente, il fatto di proporre, offrire o dare, direttamente o indiret-
       tamente, qualsiasi indebito vantaggio a titolo di remunerazione a chiunque dichiari o confermi di essere in
       grado di esercitare un’influenza sulle decisioni delle persone indicate agli articoli 2,4 a 6 e 9 a 11, a prescin-
       dere che l’indebito vantaggio sia per sé stesso o per altra persona, come pure il fatto di sollecitare, di ricevere,
       o di accettarne l’offerta o la promessa di remunerazione per tale influenza, a prescindere che quest’ultima sia
       o meno esercitata o che produca o meno il risultato auspicato».

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