Page 183 - Rassegna 4-2016
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IL TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE
EX ART. 346 BIS C.P.
UNA “GEMELLA ETEROZIGOTE”
Prof. Francesco MAZZA
Professore di Diritto penale all’Università degli Studi di Cassino e
del Lazio meridionale
SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari. - 2. Elementi costitutivi della nuova fattispecie e rapporti con altri reati.
- 3. Le circostanze aggravanti e attenuanti. - 4. Profili di diritto intertemporale e riflessioni conclusive.
1. Considerazioni preliminari
La nuova fattispecie di traffico di influenze illecite, giusta previsione ex art.
346 bis cod. pen. - che incrimina condotte propedeutiche alla realizzazione di futu-
ri accordi illeciti, in un’ottica di anticipazione della soglia di tutela penale rispetto a
quella realizzata mediante le diverse fattispecie di corruzione “ordinaria”(1) - si inse-
(1) - Così, Cass., Sez. VI, 12.3.2013, n. 11808, in Cass. pen. 2013 con nota di FUX, La natura propedeutica del
reato di cui all’art. 36-bis c.p. rispetto a quello di corruzione, in CASS. PEN., 2013, 2642 e ss.. Nello stesso
senso, in dottrina, P. SEVERINO, La nuova legge anticorruzione, in DIR. PEN. PROC., 2013, 7; V. MAIELLO,
Il delitto di traffico di influenze illecite, in LA LEGGE ANTICORRUZIONE. PREVENZIONE REPRESSIONE DELLA
CORRUZIONE, cit., 425 e ss.; F. CONSULICH, Millantato credito e traffico di influenze illecite, in TRATTATO DI
DIRITTO PENALE, C. F. GROSSO, T. PADOVANI, A. PAGLIARO, (diretto da), Milano, 2015, 623.
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