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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
corporei, si dà spazio alla aggressività controllata, che deve necessariamente
caratterizzare lo svolgimento di una disciplina sportiva altamente (e immediata-
mente) competitiva. Ciò a tacere degli altri compiti che possono inerire alla
figura professionale del maestro di scherma (cfr. nota 22).
4. L’abusivo esercizio della professione di maestro di scherma e l’eventuale
concorso nel reato
Alla luce delle premesse sin qui sviluppate, appare ora agevole trarre alcu-
ne conseguenze:
a) il maestro di scherma (e l’istruttore, che rappresenta una qualifica infe-
riore e prodromica) è una vera professione, come emerge, non solo - formal-
mente - dalle ricordate fonti di matrice europea, ma anche - sostanzialmente -
dal ruolo e dalla funzione che tale figura professionale (al pari di ogni altro
istruttore sportivo) svolge;
b) lo Stato riconosce la “capacità giuridica”(36) di esercitare tale professione,
subordinandola ad una speciale abilitazione;
c) tale accertamento tecnico e l’attestazione abilitativa sono competenza
dell’Accademia Nazionale di Scherma, ininterrottamente e sin dal 1880.
Tale ente, come si è premesso, citando autorevole Dottrina(37), ha potestà
regolamentare e può dettare (ovviamente nel settore di competenza) norme
efficaci anche “all’esterno” (e dunque indipendentemente dalla volontà dei
destinatari delle stesse); esso non è “delegato” dalla F.I.S. al rilascio dei diplomi
di istruttore e maestro, ma agisce (autonomamente, appunto) nell’ambito della
attività di competenza del C.O.N.I.
Ebbene il fatto che tanto il C.O.N.I. quanto la F.I.S. “riconoscano” i diplo-
mi di maestro e istruttore rilasciati dall’Accademia, mentre non sta affatto a
conferire effetto costitutivo a tale “riconoscimento” (atteso che, come si è
ampiamente premesso, la legittimazione dell’Accademia a rilasciare il titolo pro-
fessionale discende direttamente dalla legge), implica, d’altra parte (e sta a signi-
(36) - Per usare l’espressione di CONTIERI, op. cit.
(37) - Sempre CANGELLI, op. cit. passim.
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