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GIURISPRUDENZA
Il Governo, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire l’efficacia dei citati
programmi di recupero anche in caso di recidiva, aveva abrogato, con l’ art. 4 del D.L.
n. 272 del 2005, il predetto art. 94bis e aveva modificato l’art. 656, comma 9, lettera c),
cod. proc. pen., ripristinando la sospensione dell’esecuzione della pena nei confronti
dei tossicodipendenti con un programma terapeutico in atto, alle condizioni preceden-
temente previste.
L’art. 4 dell’originario testo del decretolegge contiene, pertanto, norme di natura pro-
cessuale, attinenti alle modalità di esecuzione della pena, il cui fine è quello di impedire
l’interruzione dei programmi di recupero dalla tossicodipendenza.
4.3. Diversamente, la disposizione di cui all’art. 4quater, oggetto del presente giudizio
e introdotta dalla legge di conversione, prevede anche norme a carattere sostanziale,
del tutto svincolate da finalità di recupero del tossicodipendente, ma piuttosto orientate
a finalità di prevenzione di pericoli per la sicurezza pubblica.
Pur contenute in un’unica disposizione, le norme di nuova introduzione hanno una por-
tata sistematica e coinvolgono istituti di estrema delicatezza, quali sono quelli delle
misure di prevenzione atipiche e delle reazioni sanzionatorie alla loro violazione.
L’esame del contenuto della disposizione impugnata denota, pertanto, la palese estra-
neità delle disposizioni censurate, aggiunte in sede di conversione, rispetto ai contenuti
e alle finalità del decretolegge in cui sono state inserite, in modo da evidenziare, sotto
questo profilo, una violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost. per difetto del neces-
sario requisito dell’omogeneità, in assenza di qualsivoglia nesso funzionale tra le
disposizioni del decreto legge e quelle introdotte, con emendamento, in fase di conver-
sione.
Restano assorbiti gli altri motivi di censura.
P.Q.M.
la corte costituzionale
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’ art. 4quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272
(Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi
invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per
favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e ria-
bilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
), come convertito, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, della L. 21 febbraio 2006,
n. 49, che introduce l’ art. 75bis del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).
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