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MOTIVI OSTATIVI AL RILASCIO ED OBBLIGO DI REVOCA DELLA LICENZA DI PORTO D'ARMI
                      EX ART. 43 DEL TULPS. PROBLEMATICHE APPLICATIVE

tazione stessa; questa eccezione tuttavia non è stata ripresa dal citato art. 43, che ha
natura speciale, disciplinando con maggior rigore la licenza di porto d’armi, attesa la
pericolosità del mezzo.
Ciò è in linea con quanto ritenuto dalla Corte cost. nella sent. n. 440 del 1993: «il porto
d’arma non costituisce un diritto assoluto, rappresentando invece eccezione al norma-
le divieto di portare armi, e può divenire operante solo nei confronti di persone riguardo
alle quali esiste perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse in
modo da scagionare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine pubblico e tranquilla
convivenza della collettività, dovendo essere garantita anche l’intera e restante massa
dei consociali sull’assenza di pregiudizi alla loro incolumità».
Al secondo quesito, invece, non può darsi alcuna risposta, poiché le questioni di legit-
timità costituzionale esulano dalla funzione di consulenza giuridico amministrativa del
Consiglio di Stato, rientrando nell’esclusiva competenza della sede giudiziaria o giusti-
ziale (ricorso straordinario al P.d.R.), atteso il sistema centralizzato del giudizio di
costituzionalità; né si può confondere la valutazione sulla conformità alla Costituzione
di una certa interpretazione, come criterio di ermeneutica legale, con la diretta sotto-
posizione del testo ad uno scrutinio di legittimità costituzionale, al di fuori del procedi-
mento appositamente previsto.
Solo nell’ambito dei pareri su schemi di provvedimenti legislativi - cioè su norme non
vigenti - il Consiglio di Stato può formulare apprezzamenti diretti sulla legittimità costitu-
zionale cli articolati normativi, per suggerirne modifiche prima della loro approvazione.

                                                     P.Q.M.
esprime il parere cli cui in motivazione.

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